Ottemperanza a decreto ingiuntivo non opposto e prenotazione a debito dell’imposta (TAR Sicilia n. 2285 del 28.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., anche per i decreti ingiuntivi non opposti o confermati in sede di opposizione, costituendo il provvedimento monitorio titolo idoneo a fondare l’azione. Nel processo in cui è parte un’amministrazione pubblica, l’imposta di registro è prenotata a debito quando sia a carico dell’amministrazione, con la conseguenza che la parte vittoriosa non è tenuta alla relativa corresponsione. La rivalutazione monetaria di un debito di valuta non è dovuta in via automatica, ma solo se il creditore alleghi e provi il maggior danno ex art. 1224, comma 2, cod. civ., non compensato dagli interessi legali.

Il Fatto

La parte ricorrente, proprietaria di un complesso immobiliare concesso in locazione ad uso non abitativo a un’amministrazione statale periferica, ha ottenuto dal Tribunale civile un decreto ingiuntivo per il pagamento di un canone rimasto insoluto, pari a complessivi € 19.753,61, oltre interessi e spese di procedura. Il provvedimento monitorio non è stato opposto ed è stato dichiarato esecutivo.

Nonostante la notifica ai fini dell’esecuzione, l’amministrazione non ha effettuato alcun pagamento nel termine previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. La parte ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’esecuzione del titolo, la condanna agli accessori e la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato l’ammissibilità dello strumento dell’ottemperanza. Richiamando l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., ha ribadito che il decreto ingiuntivo non opposto o confermato in opposizione è idoneo a fondare il giudizio di ottemperanza, richiamando alcune pronunce conformi di merito.

Nel caso concreto, la parte ricorrente ha depositato il decreto ingiuntivo unitamente al provvedimento che lo ha dichiarato esecutivo ex art. 647 cod. proc. civ. È stato altresì rispettato il termine decennale dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e quello di deposito dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. La notifica del titolo è stata documentata.

Nel merito, l’amministrazione non ha provato l’avvenuto pagamento. Il Collegio ha applicato il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. Sussiste pertanto l’obbligo di esecuzione del titolo, con assegnazione del termine di sessanta giorni.

Quanto all’imposta di registro richiesta per la registrazione del decreto ingiuntivo, il Collegio ha richiamato l’art. 158, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 115/2002 e l’art. 59 del d.P.R. n. 131/1986. L’imposta è prenotata a debito quando è a carico dell’amministrazione, sicché la parte vittoriosa non è tenuta a corrisponderla.

Infine, quanto a rivalutazione e danni, il Collegio ha escluso la prima trattandosi di debito di valuta, non accompagnato dalla prova del maggior danno ex art. 1224, comma 2, cod. civ., e ha respinto la domanda risarcitoria per genericità, non ricorrendo le ipotesi dell’art. 112, comma 3, cod. proc. amm. È stato nominato commissario ad acta, per il caso di perdurante inottemperanza, il segretario generale della Regione Siciliana, con facoltà di delega.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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