Il termine per la VIA dei progetti PNIEC è perentorio e non è sospeso dal concerto MIC (TAR Puglia n. 594 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione avverso il silenzio-inadempimento ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. è esperibile nei confronti dell’Amministrazione che non abbia concluso il procedimento di valutazione di impatto ambientale per i progetti di cui all’art. 8, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006, senza che rilevi la natura discrezionale del provvedimento richiesto. Per tali progetti, il termine di trenta giorni per l’adozione del provvedimento di VIA da parte del Ministero dell’Ambiente, decorrente dalla predisposizione dello schema da parte della Commissione, non è sospeso dall’avvio del sub-procedimento di concerto con il Ministero della Cultura, che deve articolarsi e concludersi all’interno dei medesimi trenta giorni. Per gli impianti localizzati in aree idonee ex lege, ai sensi dell’art. 11-quater, comma 1, del d.lgs. n. 190/2024, il concerto con il Ministero della Cultura è sostituito da un parere obbligatorio e non vincolante, decorso inutilmente il cui termine l’autorità procedente provvede comunque sulla domanda. Il mancato rispetto dei termini per la conclusione del procedimento determina, inoltre, il diritto del proponente al rimborso del cinquanta per cento dei diritti di istruttoria versati, ai sensi dell’art. 25, comma 2-ter, del d.lgs. n. 152/2006.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e dal Ministero della Cultura sull’istanza di VIA presentata il 18.11.2022 per la realizzazione di un impianto agrivoltaico della potenza di 61,954 MWp, rientrante tra i progetti attuativi del PNIEC. L’Amministrazione aveva dichiarato l’istanza procedibile e pubblicato la documentazione, ma i termini normativi per l’espressione della Commissione e per l’adozione del provvedimento finale erano decorsi senza che il procedimento si concludesse. La società agiva quindi per l’accertamento dell’obbligo di provvedere e per la condanna al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria versati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente richiamato il costante orientamento secondo cui il ricorso avverso il silenzio è diretto ad accertare la violazione dell’obbligo di provvedere su un’istanza del privato, senza che rilevi il contenuto discrezionale del provvedimento richiesto.
Ha quindi verificato la fondatezza del ricorso alla luce dell’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006, che impone alla Commissione Tecnica di esprimersi entro trenta giorni dalla conclusione della consultazione e comunque entro centotrenta giorni dalla pubblicazione della documentazione, e al direttore generale del Ministero di adottare il provvedimento nei successivi trenta giorni, previo concerto con il Ministero della Cultura da rendere entro venti giorni.
Nel caso di specie, la Commissione aveva adottato lo schema di provvedimento solo in data 19.2.2026, successivamente alla proposizione del ricorso, e il Ministero aveva trasmesso il parere al Ministero della Cultura in data 27.2.2026, senza che il procedimento risultasse concluso alla data della decisione. Il Tar ha chiarito che l’avvio del sub-procedimento di concerto non determina alcuna sospensione del termine, dovendo la fase di concerto concludersi entro i trenta giorni previsti dalla norma.
Quanto al ruolo del Ministero della Cultura, il Collegio ha ritenuto non rilevante la dedotta non operatività del silenzio-assenso sul concerto, sia perché tale circostanza non esclude il mancato rispetto del termine, sia perché trova applicazione l’art. 11-quater, comma 1, del d.lgs. n. 190/2024, richiamato dall’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006. Per gli impianti in aree idonee ex lege, come quello in esame, il Ministero della Cultura deve rendere solo un parere obbligatorio e non vincolante, decorso il cui termine l’autorità procedente provvede comunque.
Accolta l’azione avverso il silenzio e ordinato al Ministero dell’Ambiente di provvedere entro sessanta giorni, il Tar ha riconosciuto il diritto al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria versati, pari a € 12.099,13, condannando il Ministero al pagamento. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero della Cultura, per non aver adottato il parere nei termini, con compensazione tra le altre parti.
Nota della Redazione
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