Silenzio assenso e sanatoria paesaggistica non si applicano alle opere già eseguite (TAR Campania n. 561 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il regime semplificato previsto dall’art. 11 del d.P.R. n. 31/2017, con il connesso meccanismo di silenzio assenso, è circoscritto all’autorizzazione paesaggistica preventiva degli interventi di lieve entità non ancora eseguiti. Esso non è applicabile, nemmeno in via analogica, all’accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 167, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 42/2004, che riguarda opere già realizzate sine titolo. L’accertamento postumo può concernere solo lavori che non abbiano creato superfici utili o volumi né aumentato quelli legittimamente esistenti. La qualificazione dell’opera come volume tecnico non incide sul giudizio paesaggistico, perché rileva la percezione visiva del volume. In presenza di incrementi di cubatura, anche modesti, il diniego di sanatoria è vincolato.
Il Fatto
Il ricorrente e un familiare hanno presentato al Comune una s.c.i.a. in sanatoria avente ad oggetto opere edili già eseguite, consistenti in diversa distribuzione degli spazi interni, realizzazione di un vano porta al piano secondo, opere interne al sottotetto e modifica della falda del corpo scala di accesso al sottotetto, con innalzamento della quota di colmo. Le opere erano oggetto di una precedente ordinanza di demolizione. L’area ricade in zona tutelata e l’intervento risulta assoggettato al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica.
Investita della richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica, la Soprintendenza ha espresso parere di non compatibilità, rilevando che l’aumento di superficie e volume è motivo ostativo al rilascio del parere e che la copertura di uno spazio delimitato su tutti i lati costituisce volume. Il ricorrente ha impugnato il parere davanti al TAR, deducendo l’insussistenza dell’obbligo autorizzatorio, la formazione del silenzio assenso per decorso del termine e il difetto di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso e affronta in via dirimente il primo motivo. Il regime semplificato dell’art. 11 del d.P.R. n. 31/2017 e il connesso silenzio assenso riguardano l’autorizzazione paesaggistica in senso stretto, cioè il titolo abilitativo alla realizzazione di interventi di lieve entità ancora non eseguiti. La disciplina non può estendersi, per via analogica o estensiva, all’accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 42/2004, che ha ad oggetto interventi già compiuti sine titulo.
L’interpretazione logico-sistematica e finalistica àncora il regolamento agli obiettivi di mera semplificazione procedimentale, funzionali ad accelerare un iter abilitativo verso lavori progettati, non a scorciare un procedimento di legittimazione postuma di opere già eseguite. Il tenore letterale del comma 6 del citato art. 11, che richiama “modifiche indispensabili” e “adeguamenti progettuali”, postula un’attività di trasformazione del territorio non ancora cristallizzata, quindi futura. Né il comma 11 estende alle autorizzazioni semplificate l’art. 146, comma 4, del d.lgs. n. 42/2004 e il relativo divieto di rilascio in sanatoria: il richiamo consente solo di riconoscere all’autorizzazione semplificata la medesima natura di quella ordinaria, senza dilatarne la portata agli effetti sananti. Il Collegio richiama sul punto Tar Campania, Salerno, sez. II, n. 781/2022, Tar Puglia, Bari, sez. U, n. 388/2023 e Tar Campania, Napoli, sez. VII, n. 7394/2024.
Quanto al secondo motivo, la Soprintendenza ha tenuto conto delle osservazioni del ricorrente e le ha superate rilevando che uno spazio delimitato su tutti i lati costituisce volume. La posizione dell’Autorità tutoria è corretta: la sanatoria edilizia presuppone il previo accertamento di compatibilità paesaggistica, che può riguardare solo lavori non produttivi di nuove superfici utili o volumi (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 9241/2024).
Anche la qualificazione del vano scala come volume tecnico è irrilevante. Sul piano paesaggistico conta la percezione visiva dei volumi, a prescindere dalla destinazione d’uso; la nuova volumetria, quale che sia la sua natura, impone la valutazione di compatibilità, restando precluse autorizzazioni postume per opere abusive che abbiano realizzato nuovi volumi (Consiglio di Stato, sez. I, parere n. 1305/2019; sez. VI, n. 8713/2022 e n. 7395/2023).
Il Collegio respinge infine il motivo sulla proporzionalità: in presenza di incrementi di superficie o cubatura, anche di modesta entità, la norma impedisce tassativamente il rilascio della sanatoria paesaggistica, con reiezione dell’istanza di carattere vincolato (Tar Sicilia, Catania, sez. V, n. 566/2025). Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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