Prescrizione quinquennale del risarcimento da illegittima aggiudicazione (TAR Emilia-Romagna n. 981 del 19.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di risarcimento del danno da illegittima mancata aggiudicazione di appalto pubblico, il termine prescrizionale è quello quinquennale ex art. 2947 c.c., applicabile ai fatti illeciti di cui all’art. 2043 c.c.. Superata la c.d. pregiudizialità amministrativa, l’azione risarcitoria è autonoma rispetto a quella caducatoria, sicché il dies a quo della prescrizione coincide con la data di adozione del provvedimento lesivo, non con il passaggio in giudicato della sentenza che lo ha annullato. Il principio opera anche per le vicende anteriori al codice del processo amministrativo, poiché l’autonomia dell’azione risarcitoria era già desumibile dalla giurisprudenza precedente.
Il Fatto
Un consorzio stabile partecipava alla gara indetta da una Soprintendenza per il restauro e l’adeguamento di un fabbricato storico, collocandosi al secondo posto. L’appalto era aggiudicato a un’ATI; dall’accesso agli atti emergevano profili di illegittimità. Il consorzio impugnava l’aggiudicazione: il ricorso era respinto in primo grado, ma accolto in appello, con annullamento dell’aggiudicazione. Nelle more i lavori erano stati eseguiti, rendendo impossibile la reintegrazione in forma specifica.
Il consorzio chiedeva il risarcimento per mancato utile, danno curriculare e perdita di chance. Dopo la declinatoria di competenza di altro TAR, la causa approdava davanti al giudice emiliano. L’Amministrazione eccepiva decadenza e prescrizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di decadenza ex art. 30, comma 5, c.p.a., respingendola. Il termine di 120 giorni decorre dal passaggio in giudicato della sentenza di annullamento; poiché la revocazione ordinaria poteva essere proposta entro sei mesi dalla pubblicazione, solo da tale scadenza iniziava a decorrere il termine decadenziale. Al momento della proposizione dell’azione risarcitoria questo non era ancora spirato.
È invece accolta l’eccezione di prescrizione. Il Collegio aderisce all’orientamento maggioritario secondo cui il termine quinquennale ex art. 2947 c.c. decorre dalla data del provvedimento di aggiudicazione definitiva, non dalla sentenza di annullamento. Dopo la pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 3 del 2011, che ha superato la pregiudizialità amministrativa, il dies a quo coincide con il fatto illecito.
La Corte richiama Cons. Stato, Sez. VI, n. 900 del 2019 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 1166 del 2018, secondo cui l’annullamento non è requisito di ammissibilità della domanda risarcitoria. Il principio vale anche per le vicende anteriori al codice: già SS.UU. n. 25395 del 2010 e n. 30254 del 2008 avevano affermato l’autonomia processuale dell’azione risarcitoria.
Nel caso concreto, il consorzio conosceva i profili di illegittimità almeno dal marzo 2006, data dell’accesso agli atti. Il ricorso risarcitorio è stato notificato solo nel dicembre 2012, oltre il quinquennio. Neppure la nota del 29.5.2012 vale come atto interruttivo, essendo la prescrizione già maturata. Il ricorso è dunque rigettato, con spese compensate.
Nota della Redazione
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