Silenzio-assenso su istanza di autorizzazione stazione radio base: il diniego tardivo non impedisce la formazione del titolo (TAR Puglia n. 215 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le istanze di autorizzazione all’installazione di stazioni radio base si intendono accolte per silenzio-assenso qualora, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un dissenso congruamente motivato da parte di un’Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali, ai sensi dell’art. 44, comma 10, d.lgs. n. 259/2003. Una volta formatosi il titolo, l’amministrazione procedente non può intervenire successivamente pronunciarsi sulla domanda, se non previo annullamento in autotutela del provvedimento di assenso perfezionatosi. La valutazione dei profili documentali, urbanistici e regolamentari è ricompresa nella fase istruttoria del procedimento e non può essere rimessa a un momento successivo alla formazione del silenzio-assenso. La comunicazione con cui il Comune manifesta la propria opposizione all’installazione, priva di valore provvedimentale e intervenuta dopo la scadenza del termine, non incide sulla già intervenuta formazione del titolo.
Il Fatto
La società ricorrente presentava al Comune istanza di autorizzazione, ai sensi degli artt. 44 e 49 del d.lgs. n. 259/2003, per l’installazione di una stazione radio base, ottenendo il parere tecnico favorevole dell’ARPA. Decorsi oltre sessanta giorni senza che l’amministrazione avesse comunicato alcunché, la società autocertificava l’intervenuta formazione del silenzio-assenso. Solo successivamente il Comune trasmetteva una PEC con cui, richiamando il regolamento comunale, opponeva l’installazione a distanza inferiore a 300 metri dai punti sensibili.
La società adiva il TAR chiedendo, in via principale, l’accertamento del silenzio-assenso e, in via subordinata, l’annullamento del diniego e degli atti regolamentari presupposti, oltre alla condanna al rilascio del titolo.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha accolto la domanda principale osservando che, ai sensi dell’art. 44, comma 10, d.lgs. n. 259/2003 ratione temporis vigente, le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora entro il termine perentorio di sessanta giorni non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un dissenso congruamente motivato. Nel caso di specie, la sollecitazione del Comune a proporre misurazioni idonee e compatibili con la distanza di 300 metri dai punti sensibili, con la minaccia di opposizione, era stata comunicata solo il 7 maggio 2024, quando il termine era già interamente decorso.
La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui la valutazione dei profili documentali, urbanistici e regolamentari deve essere effettuata all’interno della fase istruttoria e non al di fuori di essa, con la conseguenza che, una volta formatosi il silenzio-assenso, l’ufficio non può intervenire successivamente se non previo annullamento in autotutela del titolo perfezionatosi. Inoltre, ha precisato che il meccanismo del silenzio-assenso non è escluso neppure nell’ipotesi in cui l’istanza non sia corredata dalla documentazione necessaria.
Quanto alla richiesta di declaratoria di inefficacia del successivo diniego ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, legge n. 241/1990, il Tribunale l’ha ritenuta non necessaria, qualificando la comunicazione comunale come mera PEC priva di valore provvedimentale.
Il ricorso è stato quindi accolto con conseguente accertamento della formazione del silenzio-assenso sull’istanza presentata, assorbite le ulteriori domande subordinate, con condanna del Comune alle spese di lite.
Nota della Redazione
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