Silenzio assenso non si forma senza parere paesaggistico e istanza completa (TAR Campania n. 1066 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio assenso sull’istanza di autorizzazione all’installazione di una stazione radio base non si perfeziona quando l’istanza sia priva di elementi essenziali alla valutazione amministrativa, segnatamente del parere della Soprintendenza e dell’autorizzazione paesaggistica prescritta dall’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, nonché del titolo di disponibilità giuridica dell’area. Il favor per la diffusione delle infrastrutture di comunicazione elettronica non deroga alle discipline poste a tutela degli interessi differenziati, come quello paesaggistico. È legittimo il regolamento comunale che vieta l’installazione degli impianti a distanza inferiore a 50 metri da ospedali, scuole, asili e siti assimilabili, purché il divieto riguardi siti specificamente individuati e non precluda una localizzazione alternativa dell’impianto nel territorio comunale.
Il Fatto
Un operatore di rete mobile ha impugnato il diniego con cui il Comune ha respinto l’istanza di autorizzazione per l’installazione di una stazione radio base, unitamente agli atti presupposti, tra cui il regolamento comunale per la localizzazione degli impianti e due richieste di chiarimenti e integrazioni. L’operatore ha chiesto anche l’accertamento del silenzio assenso che sarebbe maturato ai sensi dell’art. 44, comma 10, del d.lgs. n. 259/2003 sull’istanza presentata nel febbraio 2023, con declaratoria del conseguente diritto alla realizzazione dell’impianto.
Il Comune e l’agenzia regionale per la protezione ambientale si sono costituiti chiedendo il rigetto del ricorso. La causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esclude anzitutto la formazione del titolo autorizzatorio tacito. Richiamando la giurisprudenza amministrativa consolidata, il Tribunale afferma che il provvedimento tacito presuppone non solo il decorso del termine senza risposta, ma anche la presenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie: esso non si forma quando l’istanza non sia conforme alla disciplina di riferimento. Il silenzio assenso è istituto alternativo al provvedimento conclusivo, non allo svolgimento della fase istruttoria.
Nel caso concreto, l’istruttoria aveva evidenziato carenze documentali mai superate: mancava il titolo di trasferimento dell’area, ricadente in fascia di rispetto demaniale e non nella disponibilità giuridica dell’istante, e i pareri dell’agenzia regionale e del Genio civile erano sopravvenuti alla presentazione dell’istanza. Soprattutto, difettava il parere della Soprintendenza e l’autorizzazione paesaggistica prescritta dall’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, in un territorio sottoposto a plurimi vincoli e dichiarato di notevole interesse pubblico.
Il Tribunale respinge quindi il terzo motivo, relativo all’illegittimità del regolamento comunale. L’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001 consente ai Comuni di dettare regole di localizzazione degli impianti, con il solo limite di non introdurre limitazioni o divieti generalizzati che ostacolino la diffusione del servizio. La norma regolamentare impugnata non prevede un divieto generalizzato: interessa solo alcuni siti specificamente individuati, a protezione dall’esposizione ai campi elettromagnetici in zone sensibili, e non risulta irragionevole né sproporzionata. L’invito del Comune a scegliere un sito alternativo conferma che una possibile localizzazione alternativa resta garantita.
Infine, sono respinte le censure di difetto di motivazione e di istruttoria. Gli atti amministrativi si interpretano risalendo all’effettiva volontà della pubblica amministrazione, desumibile dall’insieme degli atti procedimentali comunicati alla parte. Il diniego è motivato per relationem, mediante il richiamo alle note istruttorie che esplicitano il portato dell’art. 6 del regolamento e l’esigenza di evitare l’installazione in prossimità di un parco giochi, a distanza inferiore a quella prescritta. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per la complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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