Inammissibile il ricorso contro l’atto di programmazione finanziaria che non lede direttamente gli interessi (TAR Abruzzo n. 305 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’atto con cui un’azienda sanitaria locale approva una relazione di misure urgenti per il contenimento della spesa, ricomprendente la programmazione di interventi quali l’interruzione di un servizio sanitario, integra un atto di mera programmazione finanziaria, privo di efficacia lesiva concreta ed attuale. La sua cogenza è rimessa all’adozione di futuri atti attuativi, di natura provvedimentale, che soltanto potranno incidere direttamente nella sfera giuridica degli interessati. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ., non potendo l’immediata esecutività dell’atto, dichiarata ai sensi dell’art. 21-quater della legge n. 241/1990, attribuire valenza lesiva a un atto che non ha contenuto provvedimentale.
Il Fatto
Una cittadina, in proprio e quale Presidente di un comitato civico, ha impugnato la deliberazione del Direttore Generale della ASL di Avezzano – Sulmona – L’Aquila che, nell’ambito di misure urgenti di contenimento della spesa, prevedeva l’interruzione del turno notturno medico del Punto di Primo Intervento dell’Ospedale di Tagliacozzo.
La ricorrente ha dedotto che la chiusura notturna del servizio contrastasse con la normativa regionale (legge reg. Abruzzo n. 60/2023) e con i principi costituzionali ed europei in materia di tutela della salute, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia. La ASL ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, attesa la natura non provvedimentale dell’atto impugnato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto l’eccezione preliminare, condividendo quanto già affermato dal Consiglio di Stato in sede cautelare, che aveva qualificato la deliberazione impugnata come atto “di mera programmazione finanziaria”.
La deliberazione ha approvato una relazione illustrativa delle manovre che l’Azienda prevede di attuare per ridurre la spesa, in esecuzione di indicazioni regionali. Tale atto, pertanto, non dispone alcunché in via immediata, ma si limita a formulare proposte di intervento, la cui concreta realizzazione è subordinata all’adozione di successivi atti provvedimentali.
La mera definizione di un obiettivo futuro non è idonea a produrre effetti lesivi diretti e attuali nella sfera giuridica del destinatario, difettando il requisito dell’interesse ad agire. L’immediata esecutività dichiarata ai sensi dell’art. 21-quater della legge n. 241/1990, ha precisato il Tribunale, incide esclusivamente sull’efficacia dell’atto, non già sulla sua attuazione, che resta riservata a futuri provvedimenti.
Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile. La natura degli interessi coinvolti ha giustificato la compensazione delle spese tra le parti costituite, mentre nulla è stato statuito nei confronti della Regione, non costituita in giudizio.
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Nota della Redazione
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