Ordine di chiarimenti documentali in sede di ottemperanza (TAR Molise n. 221 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo, ai fini del decidere, può disporre incombenti istruttori a carico dell’amministrazione intimata e della parte ricorrente, richiedendo il deposito di documenti e di una relazione esplicativa che forniscano dati precisi ed esaustivi sull’effettiva esecuzione del giudicato. Tale potere è finalizzato a consentire al Collegio di verificare se e in che misura l’amministrazione abbia dato esecuzione al decisum, nonché di valutare la fondatezza delle contestazioni formulate dalla parte ricorrente.
Il Fatto
La vicenda trae origine dal giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale ordinario di Campobasso, sezione lavoro, che aveva riconosciuto alla ricorrente, docente, il diritto al pagamento di somme a titolo di retribuzione professionale docente. A fronte dell’inadempimento dell’amministrazione, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Molise.
Nel corso del giudizio, la difesa erariale ha depositato un’attestazione di avvenuto pagamento dell’importo dovuto e una nota di richiesta dati al procuratore antistatario per il pagamento delle spese legali. La ricorrente, con propria memoria, ha contestato le conclusioni formulate dall’amministrazione circa l’esecuzione del decisum.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato la necessità di acquisire chiarimenti in ordine alla documentazione prodotta dall’amministrazione, ritenendo indispensabile che quest’ultima fornisca dati precisi ed esaustivi attraverso il deposito di ulteriori documenti e di una relazione esplicativa. Tale adempimento è stato considerato necessario per comprendere se e in che misura sia stata data concreta esecuzione al decisum oggetto del giudizio di ottemperanza.
Il Tribunale ha, inoltre, evidenziato che la parte ricorrente ha l’onere di fornire elementi tecnico-contabili a supporto dei dati e delle conclusioni formulate nella propria memoria, al fine di munire di compiuta concretezza e specificità le contestazioni mosse alle conclusioni dell’amministrazione circa l’esecuzione del giudicato.
Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ha ritenuto di disporre incombenti istruttori a carico di entrambe le parti, assegnando un termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell’ordinanza per il deposito degli elementi di approfondimento di rispettiva pertinenza, con il corredo della completa documentazione.
Il giudizio è stato conseguentemente rinviato per la prosecuzione alla camera di consiglio successiva alla scadenza del termine assegnato per le produzioni documentali. La decisione sugli incombenti istruttori non ha definito il giudizio, che resta riservato ad ogni decisione definitiva.
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Nota della Redazione
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