Ottemperanza e divieto di stralcio dell’offerta tecnica oltre i limiti dimensionali (TAR Sicilia n. 2144 del 15.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza che annulla l’aggiudicazione e ordina una nuova valutazione dell’offerta tecnica vincola la stazione appaltante a esaminare nel merito le dichiarazioni illegittimamente escluse e a rideterminare la graduatoria finale. In sede di ottemperanza è inammissibile che la Commissione di gara riapplichi la clausola del disciplinare sui limiti dimensionali dell’offerta già censurata, riproducendo lo stralcio di parti sostanziali dell’offerta. L’eventuale vantaggio competitivo derivante dal superamento dei limiti dimensionali deve essere provato in concreto e non può essere presunto. Il verbale adottato in violazione del giudicato è dichiarato inefficace, con nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza.

Il Fatto

La ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza del TAR Catania, Sez. II, n. 214 del 23 gennaio 2026, che aveva accolto l’impugnazione degli atti di una gara per l’affidamento congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori, finanziata con fondi del PNRR. L’importo complessivo dell’appalto era di € 29.377.571,19, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Il giudice di cognizione aveva ritenuto illegittimo l’azzeramento dei punteggi per i sub-criteri C.2.1, C.2.2, C.2.3 e C.2.4, disposto dalla Commissione perché le relative dichiarazioni erano contenute in quattro allegati separati, per otto pagine complessive, in violazione del limite di 25 pagine e della regola dell’unico file. Aveva quindi annullato l’aggiudicazione e ordinato una nuova valutazione. Dopo la pronuncia, il C.G.A.R.S. ha sospeso l’esecutività della sentenza al solo fine di consentire la prosecuzione del contratto, nelle more della rideterminazione amministrativa. La Commissione, con un nuovo verbale, ha però confermato il punteggio pari a zero. Di qui il ricorso per ottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal contenuto vincolante del decisum. La sentenza da ottemperare aveva imposto di valutare nel merito le dichiarazioni della ricorrente per i sub-criteri contestati, attribuendo, ove spettante, il relativo punteggio e rideterminando la graduatoria finale. Non residuava, dunque, alcun margine per riapplicare la clausola del disciplinare nel senso già censurato.

La Commissione ha invece motivato il nuovo azzeramento come bilanciamento tra il dispositivo della sentenza e le regole della lex specialis, ritenute vincolanti in assenza di un espresso annullamento. Per il Tribunale tale impostazione contraddice il giudicato, riproponendo l’applicazione della clausola contestata proprio nella lettura espulsiva già respinta.

Il Collegio richiama il passaggio in cui il giudice di cognizione aveva escluso che la valutazione del contenuto eccedente violasse la par condicio, affermando che il vantaggio competitivo deve essere oggetto di prova concreta, non fornita né dalla stazione appaltante né dalla controinteressata. Le argomentazioni riproposte in ottemperanza risultano pertanto già respinte.

La stessa Commissione, del resto, ha riconosciuto che le dichiarazioni dei quattro sub-criteri ben potevano essere inserite nella Relazione Unica, che già recava i titoli dei paragrafi dedicati. Esse consistevano nella semplice indicazione numerica delle soluzioni migliorative e, ove collocate nella relazione, non avrebbero inciso sullo spazio riservato ai sub-criteri discrezionali, essendo ancora disponibili due pagine non utilizzate.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso e l’inefficacia del verbale della Commissione, adottato in violazione della sentenza n. 214. Il Tribunale ordina all’amministrazione e alla Commissione di dare esecuzione entro venti giorni, valutando nel merito le dichiarazioni, attribuendo il punteggio e rideterminando la graduatoria. Per l’ulteriore inadempienza è nominato commissario ad acta il Direttore Generale indicato, con termine di quaranta giorni, e le spese sono poste a carico della parte soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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