Il silenzio in conferenza di servizi vale come assenso all’insediamento (Cons. Stato n. 5785 del 16.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di procedura abilitativa semplificata per la costruzione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, l’art. 6, comma 5, terzo periodo, d.lgs. n. 28 del 2011 impone all’amministrazione comunale di acquisire d’ufficio gli atti di assenso di competenza di altre amministrazioni ovvero di convocare la conferenza di servizi. L’amministrazione invitata è tenuta a esprimere in quella sede l’atto di assenso di propria competenza e non può sottrarsi, dovendo semmai chiedere integrazioni documentali. La norma non limita gli atti di assenso ai soli profili di compatibilità urbanistica: la ratio di semplificazione impone di ricondurre all’atto dovuto anche il titolo relativo all’occupazione e all’insediamento nell’area industriale. Il diniego fondato su una domanda di assegnazione non prevista dal regolamento consortile, in presenza di disponibilità delle aree, è inconferente; parimenti inammissibile è la motivazione postuma del diniego.

Il Fatto

La società ricorrente presenta al Comune una istanza di procedura abilitativa semplificata per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di 6 MW su terreni di cui dispone, all’interno di un agglomerato industriale. Chiede inoltre l’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico per il cavidotto interrato. L’istanza viene trasmessa all’ente gestore dell’area industriale, subentrato al consorzio consortile.

Formatosi il silenzio sull’istanza, la società propone ricorso avverso il silenzio e poi motivi aggiunti contro la nota di riscontro dell’ente, che nega l’inadempimento per mancata presentazione di una domanda di assegnazione dell’area. Il TAR accoglie i motivi aggiunti e annulla il diniego. L’ente appella.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina i motivi di appello e li ritiene tutti infondati, potendo prescindere dall’eccezione di improcedibilità per intervenuta ottemperanza.

Quanto al primo motivo, il Consiglio di Stato conferma la lettura del regolamento consortile offerta dal primo giudice. L’art. 7 disciplina le domande di insediamento e richiede che il richiedente indichi se dispone o avrà la disponibilità di un’area o se richiede l’assegnazione di un lotto. Poiché la società disponeva delle aree, la richiesta di una domanda di assegnazione ex art. 9 avanzata dall’ente è inconferente. Il riferimento testuale all'”assegnazione” contenuto nella nota non può essere riqualificato come richiamo all’insediamento.

Il secondo motivo è infondato perché la contestazione sulla disponibilità delle aree costituisce una motivazione postuma del diniego: la nota impugnata non conteneva alcun riferimento alla mancanza di disponibilità.

Il terzo motivo tocca il nucleo della decisione. L’art. 6, comma 5, terzo periodo, d.lgs. n. 28 del 2011 prevede che, se gli atti di assenso di amministrazioni diverse da quella comunale non sono allegati, il Comune li acquisisce d’ufficio o convoca la conferenza di servizi. Invitata ritualmente, l’amministrazione avrebbe dovuto esplicitare in quella sede l’eventuale richiesta di integrazione; invece non ha partecipato. La norma non circoscrive gli atti di assenso alla sola compatibilità urbanistica: la ratio di semplificazione impone di ricondurre all’atto dovuto quello di competenza dell’ente, relativo all’occupazione del suolo e qualificabile come insediamento.

Il quarto motivo è inammissibile per difetto di interesse, investendo una statuizione incidentale sul diritto di prelazione estranea al thema decidendum, che riguarda l’occupazione e non l’assegnazione delle aree consortili. L’appello è respinto, con compensazione delle spese per la peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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