Sospensione cautelare della revoca dell’aggiudicazione e fissazione dell’udienza di merito (TAR Puglia n. 422 del 24.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare di sospensione degli effetti della revoca dell’aggiudicazione è accolta quando le questioni dedotte richiedono un approfondimento funzionale alla stabile definizione dei diversi interessi coinvolti, dovendosi consentire al giudice del merito una decisione re adhuc integra. In tale evenienza, il Tribunale Amministrativo Regionale dispone la sospensione interinale degli atti impugnati e fissa l’udienza pubblica per la trattazione nel merito del ricorso.

Il Fatto

Una ditta manifatturiera, risultata aggiudicataria di un contratto con un Comune, impugnava la determinazione di revoca dell’aggiudicazione e gli atti conseguenziali, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia. La ricorrente contestava altresì la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza e la successiva richiesta di restituzione della cauzione e del prezzo di vendita.

Si costituivano in giudizio sia il Comune sia la società controinteressata, opponendosi all’accoglimento dell’istanza cautelare. La vicenda traeva origine da un contratto stipulato all’esito di una procedura di affidamento, conclusasi con l’aggiudicazione disposta in data 26.09.2025 e successivamente revocata dall’amministrazione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Seconda di Lecce, ha ritenuto di dover accogliere l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente, valorizzando la natura delle questioni dedotte in giudizio e l’opportunità di consentire al Tribunale, nella fase di merito, una decisione re adhuc integra della causa.

Il Collegio ha evidenziato che le questioni sollevate richiedono un ulteriore approfondimento, funzionale ad una stabile definizione dei diversi interessi contrapposti. Tale esigenza di approfondimento ha quindi giustificato la sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati, ritenuta necessaria per evitare che, nelle more del giudizio, si producano conseguenze non facilmente reversibili in capo alla ricorrente.

Sulla base di tali argomentazioni, il TAR ha accolto la domanda cautelare, disponendo la sospensione interinale dell’efficacia degli atti gravati. Il Tribunale ha contestualmente fissato l’udienza pubblica per la trattazione nel merito del ricorso, compensando le spese della fase cautelare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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