Ordinanza contingibile e urgente – legittimazione passiva – ordine di messa in sicurezza immobile – onere probatorio a carico dell’amministrazione (TAR Puglia n. 389 del 09.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza contingibile e urgente ex art. 54 TUEL con cui si ordina la messa in sicurezza di un immobile pericolante presuppone che il destinatario sia effettivamente il proprietario o comunque abbia la disponibilità materiale del bene. L’onere di dimostrare la legittimazione passiva del destinatario grava sull’amministrazione che emette l’ordine. Ove l’immobile sia pervenuto per legato, non è configurabile la qualità di proprietario in capo agli eredi del legatario in assenza di prova dell’intervenuta accettazione, espressa o tacita, dell’eredità. La mera dichiarazione di un vicino non costituisce adeguato elemento probatorio della disponibilità dell’immobile.

Il Fatto

Con ordinanza contingibile e urgente n. 11 dell’1 aprile 2026, il Comune aveva intimato ad alcuni soggetti, qualificati come “proprietari/aventi titolo”, di procedere alla messa in sicurezza di un immobile interessato da un crollo. I destinatari dell’ordine hanno impugnato il provvedimento, deducendo di non essere proprietari dell’immobile né di averne la disponibilità.

Il Comune si è costituito sostenendo che l’immobile sarebbe pervenuto ai ricorrenti mediante legato al padre/coniuge e quindi per successione, e che uno di essi ne avrebbe comunque la disponibilità, come risulterebbe da dichiarazioni rese da un vicino.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha accolto la domanda cautelare, ritenendo il ricorso fondato sotto il profilo del fumus boni iuris. Premesso che l’immobile risultava pervenuto per legato al padre/coniuge dei ricorrenti, il Collegio ha osservato che non vi erano elementi per provare l’intervenuta accettazione, espressa o tacita, dell’eredità di quest’ultimo. In mancanza di tale prova, non è configurabile in capo ai ricorrenti la qualità di proprietari del bene.

Quanto alla disponibilità dell’immobile, il difensore dei ricorrenti aveva espressamente precisato in sede di discussione che gli stessi non ne hanno la disponibilità né modo di accedervi. Il Tribunale ha quindi escluso che l’ordine di messa in sicurezza potesse essere rivolto nei loro confronti, difettando i presupposti soggettivi richiesti dalla disciplina dell’ordinanza contingibile e urgente. Sul punto la motivazione richiama il precedente di cui a TAR Lombardia – Milano, Sez. IV, sent. 1996 del 27 giugno 2024.

Il periculum in mora è stato ritenuto sussistente in ragione dell’immediata valenza dell’ordine impartito dall’amministrazione. Quanto al contrapposto interesse pubblico alla messa in sicurezza del bene, il Tribunale ha rilevato che l’ordinanza era stata notificata anche ad altri soggetti, sui quali permangono i conseguenti obblighi, ferma restando la possibilità per l’amministrazione di intervenire direttamente mediante l’esercizio dei propri poteri d’urgenza.

Conseguentemente, l’istanza cautelare è stata accolta e gli effetti dell’ordinanza impugnata sono stati sospesi nei confronti dei ricorrenti, con fissazione dell’udienza pubblica di merito al 16 dicembre 2026 e compensazione delle spese della fase cautelare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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