Selezione docenti TFA sostegno, legittima la scelta per sostenibilità oraria (TAR Sicilia n. 1911 del 01.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure comparative per il conferimento di incarichi di docenza nei corsi di specializzazione per le attività di sostegno, la commissione può individuare i candidati tenendo conto non solo dell’esito della valutazione dei profili, ma anche del calendario delle lezioni, dell’organizzazione didattica complessiva e della sostenibilità oraria degli incarichi già assegnati. La discrezionalità così conferita dal bando non trasmoda in arbitrio quando la scelta risulti coerente con i criteri della lex specialis e finalizzata ad assicurare la qualità della formazione. La censura di disparità di trattamento è infondata se il ricorrente non prova l’assoluta identità delle situazioni poste a confronto.

Il Fatto

Il ricorrente ha partecipato alla selezione bandita dall’Università con D.R. n. 5112 del 22 novembre 2024 per il conferimento, mediante contratto, di incarichi di docenza nei laboratori dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico. Impugna il verbale n. 8, che assegna al controinteressato la docenza del gruppo 6 del laboratorio “metodi e didattiche delle attività motorie e sportive” per la scuola secondaria di II grado, sebbene egli risulti primo nella graduatoria di sette gruppi su otto.

Dopo l’accoglimento e la successiva revoca dei decreti cautelari monocratici, e dopo il rigetto dell’istanza cautelare collegiale, propone motivi aggiunti avverso la nota dirigenziale che integra la motivazione del verbale. Chiede l’annullamento degli atti, la dichiarazione di inefficacia dell’eventuale contratto e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. L’Università eccepisce l’improcedibilità del ricorso introduttivo e l’inammissibilità dei motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio applica il criterio della ragione più liquida e prescinde dalle eccezioni di rito, rilevando la complessiva infondatezza nel merito del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, esaminati congiuntamente.

Il punto di partenza è l’art. 4 del bando, non impugnato dal ricorrente. La norma prevede che la commissione individui i candidati tenendo conto dell’esito della valutazione delle istanze, ma anche del calendario delle lezioni, con riguardo alla coincidenza di giorni e orari, dell’organizzazione didattica complessiva e delle disponibilità dichiarate in sede di domanda. La discrezionalità tecnica della commissione non può dunque tradursi in una scelta arbitraria.

Il giudice amministrativo verifica che la determinazione impugnata sia coerente con tali criteri. Dagli atti emerge che il ricorrente ha riportato una valutazione professionale positiva, ha ottenuto quattro incarichi, ma non quello del gruppo 6. Le ragioni addotte sono la sovrapposizione di giorni e orari, la circostanza che egli è già in servizio a tempo pieno e i numerosi incarichi già attribuitigli, e l’esigenza di sostenibilità oraria a tutela della qualità della formazione.

Il Collegio ritiene irrilevante la tesi del ricorrente circa l’assenza di sovrapposizione: il gruppo che gli era stato conferito terminava alle 14,00 del 15 marzo 2025 e quello conteso iniziava alle 14,30 dello stesso giorno, con turni di lavoro di dieci ore in capo a un solo soggetto. Ciò che ha determinato la scelta non è stata solo la volontà di evitare l’eccessivo aggravio, ma quella di garantire la sostenibilità oraria rispetto alla qualità della docenza erogata, come chiarito nella relazione del Presidente della Commissione richiamata negli atti.

La determinazione appare quindi coerente con il bando e non illogica. Quanto alla dedotta disparità di trattamento, il Collegio rileva che le ore aggiuntive riferite al docente indicato sono legate a contratti di insegnamento di area comune svolti in periodo non coincidente con i laboratori, per i quali il ricorrente non aveva presentato candidatura; nessuno degli aventi diritto ha ricevuto più di quattro laboratori. Il ricorrente avrebbe dovuto provare l’assoluta identità delle situazioni poste a confronto, prova non fornita. La domanda demolitoria è rigettata; la domanda risarcitoria è infondata per difetto di illegittimità dell’atto. Le spese sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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