Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 879 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il diritto di credito azionato non ha contenuto costitutivo e trova la sua esatta dimensione nel titolo giudiziale e nelle norme applicabili, non nei conteggi prodotti dal creditore. L’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. attribuisce al giudice amministrativo il potere di dichiarare l’inottemperanza e di assegnare all’Amministrazione un termine per l’esecuzione. I conteggi degli interessi legali e di mora elaborati dal creditore non sono vincolanti per l’Amministrazione resistente se non nei limiti degli artt. 1282 e seguenti cod. civ. e delle ulteriori disposizioni applicabili. Decorso inutilmente il termine assegnato, il commissario ad acta determina definitivamente l’importo ancora dovuto e adotta gli atti necessari all’adempimento.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con sentenza n. 1024/2024, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere a una docente la somma di euro 500,00 a titolo di carta docente per l’anno scolastico 2023/2024. La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata in data 31.8.2024.
L’Amministrazione non ha soddisfatto la pretesa e la creditrice ha proposto ricorso per l’ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo di ordinare l’esecuzione del giudicato, di nominare un commissario ad acta e di condannare l’ente alle spese con distrazione in favore del difensore antistatario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non è stata adeguatamente contrastata dall’ente debitore e si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.
Il Tribunale ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha la sola funzione di consentirne il soddisfacimento. La dimensione esatta del credito discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali.
Da qui la conseguenza: l’entità delle somme calcolata dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione. Il capitale residuo e gli interessi vanno verificati nella loro esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, con espresso riferimento agli artt. 1283 cod. civ. e seguenti.
Il Collegio ha altresì accertato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che consente alle Amministrazioni dello Stato di disporre di tale intervallo dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’avvio dell’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso è stato quindi accolto, con dichiarazione dell’inottemperanza e assegnazione di un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli accessori maturati e degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso, nei limiti sopra richiamati. Per il caso di inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore e determinerà definitivamente l’importo dovuto. L’Amministrazione è stata condannata alle spese, distratte in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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