Il silenzio della p.a. sull’ispezione finale di chiusura della discarica va accertato (TAR Sicilia n. 202 del 23.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’Amministrazione ha l’obbligo di provvedere — e non di provvedere favorevolmente — quando il procedimento consegua obbligatoriamente a un’istanza del privato, ai sensi dell’art. 2, primo comma, della legge n. 241/1990, anche ove l’istanza sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata. Nell’ambito della chiusura di una discarica, l’ispezione di conformità prevista dall’art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 36/2003 costituisce atto dovuto e necessario per la formale chiusura dell’impianto e per l’avvio della gestione post-operativa. L’obbligo dell’Amministrazione non si esaurisce nel compimento del singolo atto istruttorio, ma impone l’adozione del provvedimento finale che definisce la procedura. Il tardivo adempimento intervenuto dopo la notifica del ricorso non sana l’illegittimità dell’inerzia pregressa, né fa venir meno l’interesse alla declaratoria dell’obbligo e alla nomina del commissario ad acta.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce una discarica per rifiuti non pericolosi in provincia di Catania, autorizzata con decreto A.I.A. D.R.S. n. 209 del 12.03.2009. Nel febbraio 2023 deposita il progetto esecutivo di chiusura ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 36/2003. A marzo 2025 redige il verbale di ultimazione dei lavori e comunica la conclusione del capping finale.

Nonostante il sollecito del settembre 2025 e la richiesta con cui l’ufficio regionale competente invita la Città Metropolitana a effettuare l’ispezione, il procedimento non viene concluso. La società propone ricorso per l’accertamento del silenzio-inadempimento e per la nomina di un commissario ad acta. La Città Metropolitana deposita documentazione attestante la fissazione di un sopralluogo al 12 gennaio 2026. L’Assessorato regionale eccepisce il difetto di legittimazione passiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce l’oggetto del giudizio come accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato sull’istanza di conclusione del procedimento di chiusura. Richiama la regola generale dell’art. 2, primo comma, della legge n. 241/1990: l’obbligo di provvedere sorge anche quando l’istanza sia manifestamente inammissibile, improcedibile o infondata.

La società ha avviato un procedimento a istanza di parte, depositando la documentazione necessaria. L’ispezione finale ex art. 12 del d.lgs. n. 36/2003 è atto dovuto: solo da essa dipendono la formale chiusura dell’impianto e l’avvio della fase di gestione post-operativa. Di fronte a un’istanza chiara e circostanziata, le Amministrazioni competenti dovevano concludere il procedimento con provvedimento espresso entro i termini di legge. L’inerzia protratta per mesi, nonostante i solleciti e la richiesta formale di un ufficio regionale, integra il silenzio-inadempimento.

La fissazione del sopralluogo dopo la notifica del ricorso non assume rilievo. L’adempimento tardivo non sana l’illegittimità del comportamento inerte e non elimina l’interesse a una pronuncia che accerti l’obbligo di concludere l’intero procedimento e nomini un commissario per l’ulteriore inerzia. L’obbligo, osserva il Collegio, non si esaurisce nel singolo atto istruttorio ma consiste nell’adozione del provvedimento finale: la Città Metropolitana doveva adottare un qualsiasi atto amministrativo sull’istanza, eventualmente rappresentando il proprio diniego, restando estraneo al giudizio ogni profilo di merito.

L’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’Assessorato regionale al Territorio e all’Ambiente è disattesa: l’Amministrazione regionale, nelle sue articolazioni, è parte del complesso procedimento di autorizzazione e controllo in materia di rifiuti, come conferma la nota con cui il Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti ha sollecitato l’intervento della Città Metropolitana. L’obbligo di provvedere grava però sull’amministrazione competente per l’atto ispettivo, individuata nella Città Metropolitana, che dovrà agire in coordinamento con gli uffici regionali per l’atto conclusivo.

Il ricorso è accolto: è dichiarato l’obbligo delle Amministrazioni intimate di concludere il procedimento con provvedimento espresso entro sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della decisione. Per la persistente inadempienza è nominato commissario ad acta il Segretario Generale della Città Metropolitana di Messina, con successivo termine di sessanta giorni. Le spese sono poste a carico della Città Metropolitana di Catania e compensate nei confronti delle Amministrazioni regionali, in ragione della posizione più marginale rivestita nel procedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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