Obbligo di provvedere del Comune sulle servitù per infrastrutture energetiche locali (TAR Sicilia n. 204 del 23.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il silenzio serbato dal Comune sull’istanza di imposizione di servitù e di occupazione temporanea, con contestuale determinazione dell’indennità provvisoria, è illegittimo quando sussiste l’obbligo di provvedere. Ai sensi dell’art. 52-sexies, comma 2, del D.P.R. n. 327/2001, le funzioni amministrative in materia di espropriazione di infrastrutture lineari energetiche di rilevanza esclusivamente locale sono esercitate dal Comune. Accertato l’inadempimento, il giudice accoglie l’azione avverso il silenzio e condanna l’amministrazione a pronunciarsi espressamente entro un termine, nominando per l’ipotesi di persistente inerzia un commissario ad acta. La penalità di mora non è prevista dall’art. 117 c.p.a. e la relativa domanda va rigettata.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato il silenzio-inadempimento del Comune di Ispica sull’istanza con cui aveva chiesto l’adozione di un provvedimento di imposizione di servitù e di occupazione temporanea, con contestuale determinazione dell’indennità provvisoria, ai sensi dell’art. 52-octies del D.P.R. n. 327/2001.

L’istanza riguardava la realizzazione di un impianto di rete per la connessione di un impianto di produzione da fonte solare. La società era stata autorizzata con decreto del 29 luglio 2021 e le opere erano state dichiarate di pubblica utilità. Nonostante l’istanza e i successivi solleciti, il Comune non ha provveduto. Il Comune, regolarmente intimato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua il fondamento dell’obbligo di provvedere nella norma invocata dalla ricorrente. L’art. 52-sexies, comma 2, del D.P.R. n. 327/2001 stabilisce che le funzioni amministrative in materia di espropriazione di infrastrutture lineari energetiche di rilevanza o interesse esclusivamente locale sono esercitate dal Comune.

Da tale disposizione deriva, secondo il Tribunale, la titolarità in capo all’amministrazione comunale del potere-dovere di pronunciarsi sull’istanza. Il Comune è dunque l’autorità competente per il procedimento espropriativo relativo all’infrastruttura energetica in questione.

Sussistendo nel caso di specie un inadempimento all’obbligo di provvedere, il ricorso va accolto. Il Comune intimato deve essere condannato a pronunciarsi in via espressa entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della decisione, ovvero dalla sua notifica su istanza di parte se anteriore.

Per l’ipotesi di perdurante inerzia il Tribunale nomina sin da ora quale commissario ad acta il Segretario Generale del Comune, affinché provveda in sostituzione dell’amministrazione nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Il commissario, una volta insediatosi, dovrà dare tempestiva comunicazione alla Segreteria della Sezione.

Non viene invece accolta la domanda di fissazione di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo. Il Collegio rileva che tale misura non è prevista dall’art. 117 c.p.a., a differenza di quanto stabilito dall’art. 114 c.p.a. per i giudizi di ottemperanza. Si osserva inoltre che la nomina del commissario ad acta già assicura il soddisfacimento della pretesa in tempi ragionevoli. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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