Annullamento delle NTA travolto dalla carenza di interesse sopravvenuta (Cons. Stato n. 6164 del 31.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo l’interesse ad agire, quale condizione dell’azione che deve permanere fino al passaggio in decisione, non può essere riconosciuto a chi ricavi solo vantaggi eventuali. Quando la parte impugna una disposizione dello strumento urbanistico in stretta correlazione con il provvedimento applicativo e l’impugnazione di quest’ultimo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il venir meno della condizione dell’azione travolge anche l’impugnazione della norma urbanistica. Il giudice di primo grado, rilevata la sopravvenienza, deve dichiarare improcedibile l’intero gravame e non può pronunciare l’annullamento della disciplina regolamentare in difetto di un interesse concreto e attuale. La circostanza che l’annullamento della disposizione spieghi effetti erga omnes non è sufficiente a fondare la persistenza dell’interesse della parte ricorrente.

Il Fatto

La società ha presentato istanza di procedura abilitativa semplificata (PAS) per realizzare un impianto fotovoltaico su un terreno ricadente in parte in aree agricole produttive e in parte in un ambito di trasformazione produttivo del piano urbanistico comunale. Il Comune ha comunicato il diniego, richiamando la disposizione delle norme tecniche di attuazione che vieta l’installazione di impianti fotovoltaici in tali aree, salvo che in copertura di edifici o serre autorizzate, e rilevando la necessità di un piano urbanistico attuativo per l’ambito interessato.

La società ha impugnato davanti al TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, sia il diniego sia la disposizione delle NTA, deducendone la nullità o l’annullabilità per difetto di competenza comunale in materia di aree non idonee agli impianti da fonti rinnovabili. Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso quanto al diniego, per sopravvenienza di una nuova determinazione confermativa, e ha invece accolto il gravame sulla NTA, annullandola per difetto di competenza del Comune, riservata alla Regione.

La Motivazione della Corte

Il Comune ha appellato la sentenza, deducendo con il primo motivo la violazione degli artt. 35 cod. proc. amm. e 100 cod. proc. civ., richiamato dall’art. 39 cod. proc. amm.: la sopravvenuta determinazione confermativa avrebbe dovuto comportare la carenza di interesse della società non solo quanto al diniego, ma anche quanto all’impugnazione della disposizione delle NTA.

Il Consiglio di Stato richiama l’insegnamento dell’Adunanza plenaria n. 4 del 2011, secondo cui la facoltà di agire non spetta indistintamente a chi ricavi vantaggi eventuali e incerti. L’interesse ad agire, condizione dell’azione che deve sussistere fino al passaggio in decisione, esige che il ricorrente ottenga un’effettiva utilità dall’accoglimento del ricorso, con i corollari della personalità, dell’attualità e della concretezza del pregiudizio.

La Corte osserva che la società aveva contestato la disciplina delle NTA in stretta correlazione con l’interesse a ottenere l’annullamento del diniego, contestandola proprio in ragione della sua applicazione nel provvedimento negativo. Nella stessa prospettazione della parte, dunque, l’interesse all’impugnazione della norma urbanistica era strumentale rispetto a quello relativo alla determinazione negativa.

Una volta rilevata la sopravvenuta carenza dell’interesse a eliminare il diniego dal mondo giuridico, il giudice di primo grado avrebbe dovuto constatare il venir meno della medesima condizione dell’azione anche con riguardo alle NTA. La sentenza risulta pertanto viziata per aver omesso di rilevare l’improcedibilità dell’intero gravame, pervenendo all’annullamento della disposizione in difetto di un interesse concreto e attuale della ricorrente.

L’appello è accolto e, in riforma della sentenza, il ricorso di primo grado è dichiarato improcedibile nella sua integralità. L’andamento della vicenda giustifica la compensazione delle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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