Specifiche tecniche descrittive e principio di equivalenza nelle gare pubbliche (TAR Emilia-Romagna, sez. staccata di Parma n. 405 del 28.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di gara disciplinate dal d.lgs. n. 36/2023, le caratteristiche tecniche del prodotto richiesto dalla lex specialis che siano formulate in termini meramente descrittivi, con l’utilizzo di espressioni non perentorie come l’avverbio “circa”, non costituiscono requisiti minimi vincolanti a pena di esclusione, in assenza di un’espressa clausola espulsiva. In tali ipotesi trova applicazione il principio di equivalenza, che postula la conformità sostanziale e funzionale dell’offerta alle esigenze della stazione appaltante, valutabile dalla Commissione di gara anche in forma implicita e sindacabile in sede giurisdizionale solo per manifesta irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti. La mancata produzione di documentazione riferita a uno dei formati di un medesimo prodotto non comporta l’esclusione dell’operatore quando la sua offerta risulterebbe comunque prima in graduatoria, difettando la prova di resistenza.

Il Fatto

L’Azienda USL di Reggio Emilia, quale capofila dell’Unione d’acquisto dell’Area Vasta Emilia Nord, ha indetto una procedura aperta per l’affidamento di materiale per ossigenoterapia, suddivisa in lotti. Per il lotto 12, relativo alla fornitura di acqua sterile per inalazione con flacone da 300 a 500 ml “circa”, la società ricorrente è risultata prima in graduatoria a seguito dell’attribuzione di un punteggio premiale. La stazione appaltante, avvedutasi di un errore materiale della Commissione, ha rettificato in autotutela la graduatoria, riconoscendo alla controinteressata il punteggio per la disponibilità di confezionamenti di diverso volume e aggiudicando a quest’ultima la fornitura. La società ricorrente ha impugnato gli atti, deducendo che l’offerta della controinteressata, basata su un flacone da 650 ml, costituirebbe un aliud pro alio rispetto alle specifiche tecniche minime previste dalla legge di gara.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha rigettato il ricorso, esaminando la questione centrale della conformità dell’offerta alle specifiche tecniche. L’art. 25 del Capitolato speciale indicava la capienza del flacone “da 300 a 500 ml circa” in termini descrittivi, senza introdurre una clausola espressa di esclusione e utilizzando un elemento di incertezza come l’avverbio “circa”. Tale formulazione, secondo il Collegio, rende il range dimensionale non ancorato a rigide predeterminazioni numeriche, escludendo che si tratti di un requisito minimo vincolante.

Quanto al chiarimento reso dalla stazione appaltante, che interpretava l’avverbio “circa” come oscillazione massima del 10%, il Tribunale ne ha escluso l’applicabilità al lotto 12, attenendo a dispositivi diversi (cannule nasali) relativi ad altri lotti. La disciplina dei lotti 15 e 16 non può essere estesa analogicamente alla fattispecie in esame. Di conseguenza, la capienza di 650 ml dei contenitori offerti risulta conforme alla lex specialis.

In applicazione del principio di equivalenza di cui all’art. 79 e allegato II.5 del d.lgs. n. 36/2023, il Collegio ha precisato che la valutazione spetta alla discrezionalità tecnica della Commissione di gara ed è sindacabile solo per profili di manifesta illogicità o arbitrarietà. La verifica di equivalenza può essere effettuata anche in forma implicita, desumendosi dalla documentazione tecnica la rispondenza del prodotto alle esigenze della stazione appaltante. I flaconi da 650 ml, essendo idonei a contenere la quantità d’acqua da 300 a 500 ml, soddisfano sostanzialmente le finalità della gara; differente sarebbe il caso di un formato inferiore a 300 ml.

Il Collegio ha infine dichiarato inammissibile per difetto di prova di resistenza la doglianza sull’omessa produzione di certificazioni per il flacone da 340 ml: anche volendo decurtare il punteggio premiale, la controinteressata rimarrebbe comunque prima in graduatoria in virtù del miglior prezzo offerto. Nel merito, la censura è infondata, trattandosi di un unico prodotto in formati diversi, con identiche caratteristiche tecniche e certificazioni comuni, non configurabile come aliud pro alio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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