Silenzio inadempimento e consumazione del potere sulla segnalazione certificata di agibilità (TAR Campania n. 1265 del 15.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, presupposto della condanna dell’Amministrazione per il silenzio illegittimamente serbato sull’istanza dell’interessato è la persistenza dell’inerzia al momento della pronuncia. L’adozione di un provvedimento esplicito rende il ricorso inammissibile, se anteriore, o improcedibile, se sopravvenuto. Non integra inerzia colpevole ex art. 117 c.p.a. la condotta dell’Amministrazione che abbia già consumato il proprio potere sulla segnalazione certificata di agibilità ai sensi dell’art. 24 del d.P.R. n. 380/2001. Decorso il termine per l’esercizio dei poteri interdittivi, conformativi o sospensivi, la situazione segnalata si consolida e può essere rimossa solo nei limiti dell’annullamento d’ufficio di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990.
Il Fatto
La ricorrente, erede di una parente deceduta, agiva in giudizio per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune e dal S.U.A.P. sull’atto di diffida depositato il 20.03.2025, con cui era stato richiesto di vigilare sull’attività urbanistico-edilizia svolta in un immobile destinato a pasticceria, di adottare i relativi atti repressivi e di irrogare la sanzione di cui all’art. 24, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001.
La vicenda traeva origine da due precedenti giudizi definiti con sentenze favorevoli e sfavorevoli alla ricorrente, relativi all’accesso agli atti e alla contestata attività di pasticceria esercitata in assenza della prescritta segnalazione certificata di agibilità. Con il presente gravame, la ricorrente agiva ex art. 117 c.p.a. per ottenere la declaratoria dell’obbligo del Comune a provvedere sull’istanza. Il Comune non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la regola generale secondo cui l’interesse ad agire ex art. 117 c.p.a. permane solo se l’Amministrazione non concluda il procedimento nel termine di riferimento o adotti un atto infraprocedimentale o soprassessorio, non idoneo a dare vita a un provvedimento ultimativo. In tal caso non si configura alcuna inerzia colpevole, come chiarito dal Consiglio di Stato, sez. IV, n. 8349 del 2019.
Nel caso di specie, il Collegio non ravvisa alcuna inerzia del Comune, stante la consumazione del suo potere a fronte della segnalazione certificata di agibilità in contestazione. La SCA, avendo sostituito il certificato di agibilità, conserva la funzione di verifica di conformità urbanistico-edilizia e di salubrità dell’immobile, ma è ricondotta entro i confini della SCIA ex artt. 19 e 19-bis della legge n. 241/1990, configurandosi come atto privato corrispondente alla dichiarazione di un professionista abilitato (T.A.R. Napoli, sez. III, n. 7730 del 2021).
Ai sensi dell’art. 19 della legge n. 241/1990, l’Amministrazione esercita nel breve termine normativamente stabilito i propri poteri interdittivi, conformativi o sospensivi. Decorso tale termine, la situazione oggetto di segnalazione si consolida e può essere rimossa solo ai sensi dell’art. 19, comma 4, della stessa legge, mediante i provvedimenti di cui all’art. 21-nonies per l’annullamento d’ufficio. Quest’ultimo è soggetto ai rigorosi limiti di verifica dell’illegittimità, ragioni di interesse pubblico, termine ragionevole non superiore a diciotto mesi e valutazione comparativa degli interessi dei destinatari e dei controinteressati (T.A.R. Lecce, sez. I, n. 1008 del 2022).
Il Collegio osserva che la SCA è del 2.02.2023 e il decorso dei termini per esercitare il potere, oggi ridotto a dodici mesi, è inequivoco. Non è stata rappresentata l’esistenza di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni mendaci accertate con sentenza passata in giudicato, idonee a impedire il maturare del termine decadenziale ai sensi dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, della legge n. 241/1990. Difetta dunque la inerzia colpevole del Comune e il gravame è rigettato, con compensazione delle spese di giudizio per la peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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