Confisca armi illegittima se il divieto non assegna il termine di cessione (TAR Trentino-Alto Adige n. 93 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il questore, in provincia di Trento, dispone il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti deve assegnare all’interessato il termine di 150 giorni per l’eventuale cessione a terzi dei materiali e deve disporre la confisca in caso di mancata cessione. Il termine non è autonomo e indipendente, ma discende dall’assegnazione operata dall’autorità. L’omessa assegnazione del termine e l’omessa previsione della confisca rendono il provvedimento di divieto illegittimo in parte qua. Il successivo provvedimento di confisca, meramente esecutivo, è annullabile per illegittimità derivata, difettando dei presupposti necessari per la sua esecuzione, ferma restando la riedizione della fase procedimentale.
Il Fatto
Il ricorrente era titolare di licenza di porto di fucile ad uso caccia. Con decreto del Questore di Trento, notificatogli, gli veniva revocata la licenza e contestualmente disposto il divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S.. Le armi e le munizioni erano state in precedenza ritirate con verbale di sequestro cautelativo e custodite presso la Stazione dei Carabinieri.
Il decreto di revoca non indicava il termine di 150 giorni per la cessione a terzi dei materiali, né l’avvertenza che, in caso di mancata cessione, sarebbe stata disposta la confisca ai sensi dell’art. 6, quinto comma, legge n. 152/1975. Il ricorrente chiedeva alla Questura il nulla osta al dissequestro e alla cessione delle armi, rappresentando la disponibilità di un terzo titolare di porto d’arma; l’istanza restava senza riscontro. Seguiva il provvedimento di confisca, che contestava la mancata cessione entro il termine di 150 giorni. L’istanza di autotutela non riceveva riscontro. Il ricorrente impugnava la confisca deducendo un unico motivo di violazione dell’art. 39, comma 2, T.U.L.P.S..
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce la portata dell’art. 39 T.U.L.P.S., secondo cui con il provvedimento di divieto il prefetto assegna all’interessato un termine di 150 giorni per l’eventuale cessione a terzi dei materiali, e il provvedimento dispone, in caso di mancata cessione, la confisca ai sensi dell’art. 6, quinto comma, legge n. 152/1975. In provincia di Trento la competenza spetta al questore per effetto dell’art. 20, comma 3, d.P.R. n. 670/1972.
La norma non fissa un termine autonomo e indipendente, ma lo fa discendere dall’assegnazione da parte dell’autorità. Parimenti, nel provvedimento di divieto deve essere espressamente disposta la confisca in caso di mancata cessione nel termine che deve essere assegnato.
Il Collegio esclude che le denunciate carenze provvedimentali possano essere ricondotte alla categoria della irregolarità. In difetto dell’assegnazione del termine, così come in assenza della disposizione della confisca in caso di mancata cessione, il provvedimento presupposto di revoca della licenza e divieto di detenzione è illegittimo in parte qua, ai fini della conseguente confisca.
Restano fermi i diversi effetti riguardanti la revoca della licenza di porto di fucile, il contestuale divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi e la custodia dei materiali presso la Stazione dei Carabinieri. Il successivo provvedimento di confisca, meramente esecutivo, è pertanto annullabile per illegittimità derivata, difettando dei presupposti per la sua esecuzione.
Rimane impregiudicata ogni nuova determinazione dell’Amministrazione, in particolare la riedizione della fase procedimentale relativa all’assegnazione del termine per la cessione o dismissione dei materiali, al cui inutile spirare potrà essere rinnovata la confisca. Il ricorso è accolto nei limiti indicati; le spese di giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, sono poste a carico dell’Amministrazione resistente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.