Silenzio della Questura su correzione dati: indennizzo da ritardo inammissibile (TAR Campania n. 1270 del 15.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di silenzio serbato su istanza di correzione dei dati anagrafici del permesso di soggiorno, la domanda di risarcimento del danno da ritardo ex art. 2-bis l. n. 241/1990 resta ancorata all’art. 2043 c.c. e impone al privato di provare, ex art. 2697 c.c., tutti gli elementi costitutivi: danno e suo ammontare, ingiustizia, nesso di causalità, dolo o colpa. Il danno non si presume iuris tantum per il solo fatto del ritardo o dell’inerzia. La domanda di indennizzo per mero ritardo, introdotta dall’art. 2-bis, comma 1-bis, l. n. 241/1990, è invece inammissibile nei procedimenti diversi da quelli relativi all’avvio e all’esercizio dell’attività d’impresa, non essendo stata data attuazione alla proroga prevista dall’art. 28, comma 12, d.l. n. 69/2013, conv. in legge n. 98/2013: difetta la possibilità giuridica della pretesa.

Il Fatto

Un cittadino straniero presenta in via telematica, nel gennaio 2023, istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno. Convocato dalla Questura, viene sottoposto a fotosegnalamento e identificazione nell’ottobre 2023, dopo aver integrato l’attestazione consolare richiesta. Trascorso ampio tempo senza avanzamento della pratica, l’interessato segnala via PEC un errore nella seconda convocazione, sollecita il rilascio e ottiene, in agosto 2024, il permesso aggiornato.

Nel documento compare però un’errata indicazione del codice fiscale e del luogo di nascita. Nel settembre 2024 il difensore inoltra formale istanza di correzione anagrafica. Segue un sollecito nel novembre 2024, senza alcun riscontro. Il ricorrente agisce allora avverso il silenzio dell’amministrazione, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità, l’ordine di provvedere con nomina di commissario ad acta, il risarcimento del danno e l’indennizzo di trenta euro per ogni giorno di ritardo. Costituitasi in giudizio, la Questura rappresenta di aver spedito il permesso corretto e chiede la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Sull’azione contro il silenzio, il Collegio rileva che l’amministrazione ha adottato un provvedimento pienamente satisfattivo della pretesa azionata. Ne dichiara pertanto la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.

Quanto al risarcimento, il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui l’art. 2-bis l. n. 241/1990 non configura un danno ex se collegato al ritardo. La condotta inerte o tardiva deve essere causa di un pregiudizio, provato sull’an e sul quantum, secondo il nesso di causalità. Il Collegio cita Cons. Stato, sez. II n. 2960 del 12.04.2021 e la necessità che l’ingiustizia e la sussistenza del danno non siano presunte in automatica relazione al ritardo. La domanda va ricondotta all’art. 2043 c.c., con onere probatorio pieno.

Nel caso concreto, il danno lamentato è quello collegato al ritardo nella correzione. Il Collegio esclude che il lasso temporale tra domanda e attività correttiva integri uno spatium temporis dilatato in maniera intollerabile, considerata anche la mole di pratiche gravanti sull’amministrazione. Lo straniero non ha provato il nesso di causalità, né ha quantificato il pregiudizio, neppure in via presuntiva. La domanda risarcitoria è quindi respinta per difetto di prova.

La richiesta di indennizzo da mero ritardo è invece dichiarata inammissibile. Il Collegio ricostruisce la disciplina: l’art. 28, comma 10, d.l. n. 69/2013, conv. in legge n. 98/2013, ha introdotto il comma 1-bis dell’art. 2-bis l. n. 241/1990 applicandolo, in via sperimentale, ai soli procedimenti relativi all’avvio e all’esercizio dell’attività d’impresa. Il comma 12 prevedeva che, decorsi diciotto mesi, si sarebbe provveduto a conferma, rimodulazione o cessazione. Il Legislatore non ha dato corso a tale disposizione programmatica. Ne consegue, come affermato da Cons. Stato, sez. III n. 2019 dell’11.03.2025, che l’indennizzo non è esteso ai procedimenti diversi: l’azione difetta della possibilità giuridica della pretesa.

Le spese sono compensate per la parziale soccombenza reciproca e perché il ritardo è in parte dipeso da un errore di sistema dell’Agenzia delle Entrate, ciò che esclude la virtuale soccombenza della Questura.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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