Autorizzazioni paesaggistica ed edilizia incorporate nel titolo concessorio sul pontile demaniale (TAR Veneto n. 1433 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle ipotesi di intervento su beni demaniali, l’art. 13 legge 29 giugno 1939, n. 1497 istituisce un regime autorizzatorio autonomo e alternativo rispetto a quello dell’art. 7 della medesima legge, fondato sulla concertazione d’ufficio tra le amministrazioni interessate. La formula “luoghi che interessano aziende patrimoniali del Demanio dello Stato” ricomprende il demanio idrico lacuale, senza necessità di un separato e autonomo provvedimento espresso della Soprintendenza. L’autorizzazione paesaggistica e il titolo edilizio possono pertanto ritenersi incorporati nell’unico atto concessorio demaniale, non essendo configurabile alcun cumulo procedimentale. Il mancato rinvenimento di un titolo espresso non equivale ad assenza di valutazione paesaggistica, potendo questa essersi realizzata nell’ambito della concertazione interistituzionale, con conseguente illegittimità degli atti dichiarativi di improcedibilità e dell’ordinanza di demolizione fondati sull’asserita abusività dell’opera.
Il Fatto
La controversia riguarda un pontile in legno realizzato negli anni Settanta su area demaniale lacuale, a servizio di un condominio. Nel settembre 2025 il Comune, divenuto titolare di tutte le funzioni amministrative in materia di demanio, paesaggistica ed edilizia, ha avviato un procedimento volto ad accertare l’asserita abusività dell’opera e a disporre il ripristino dello stato dei luoghi.
Nell’ottobre 2025 il condominio ha presentato due nuove istanze, dirette alla sostituzione edilizia del pontile deteriorato con uno identico sullo stesso sedime, richiedendo una nuova concessione demaniale e una nuova autorizzazione paesaggistica con il relativo titolo edilizio. Il Comune ha dichiarato improcedibili entrambe le domande, rilevando la pendenza del procedimento di demolizione e il difetto di titolo in capo al richiedente. Il condominio ha quindi impugnato tali atti e, con motivi aggiunti, la successiva ordinanza di demolizione con termine di trenta giorni. La sospensiva è stata confermata in sede cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dalla legge vigente all’epoca della costruzione del pontile. L’art. 13 legge n. 1497/1939, applicabile alle aree demaniali, va letto come disposizione che introduce un regime autorizzatorio del tutto autonomo rispetto all’art. 7, il quale era strutturato attorno alla figura del privato proprietario o possessore.
La ratio della bipartizione è netta: quando l’intervento incide su suolo demaniale, l’autorità demaniale è parte attiva del procedimento e la concertazione d’ufficio consente di incorporare nell’unico atto concessorio anche le valutazioni paesaggistiche. Pretendere un separato provvedimento della Soprintendenza significherebbe ignorare la funzione semplificatoria della norma.
Quanto alla natura del bene, il primo comma dell’art. 13 richiama i “luoghi che interessano aziende patrimoniali del Demanio dello Stato”, formula di ampiezza tale da ricomprendere il demanio idrico; le previsioni dei commi seguenti vanno intese come ipotesi aggiuntive. La trasmissione del progetto alla Soprintendenza, peraltro, risulta dalla documentazione acquisita.
Il Tribunale esamina poi il profilo edilizio. L’art. 4 del disciplinare del 29 ottobre 1971 non può essere letto come obbligo per il privato di procurarsi autonomamente la licenza edilizia: la locuzione “qualora occorra” e l’autorizzazione ministeriale del 28 dicembre 1970 inducono a ritenere che il titolo fosse incluso nell’atto definitivo. Rileva altresì l’art. 31 legge n. 1150/1942, che antepone la verifica di conformità urbanistica affidata all’amministrazione dei lavori pubblici d’intesa con gli enti interessati.
Ne consegue che le istanze del condominio non costituiscono un tentativo di sanatoria praeter legem, mirando unicamente alla rimozione e sostituzione del manufatto. I pareri favorevoli espressi nel 2023 dalla Giunta comunale e dalla Soprintendenza integrano un affidamento qualificato. Gli atti impugnati, compresa l’ordinanza di demolizione, sono pertanto illegittimi e vengono annullati, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.