Ottemperanza per la Carta docente del supplente: il termine dilatorio di 120 giorni e la nomina del commissario (TAR Puglia n. 83 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, esperibile ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), c.p.a. per l’attuazione delle sentenze del Giudice Ordinario, è limitato alla stretta esecuzione del giudicato e non può estendersi alla cognizione di domande nuove. L’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione per il pagamento di somme di denaro non può essere iniziata prima dell’infruttuoso decorso del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996. L’inerzia dell’Amministrazione, che si limiti a trasmettere la sentenza ad altri uffici senza provvedere all’esecuzione, legittima la condanna all’adempimento entro un termine perentorio e la nomina fin d’ora di un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, senza che sia dovuto compenso al funzionario incaricato.
Il Fatto
Un docente precario, dopo aver ottenuto dal Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro il riconoscimento del diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni 2019/20, 2021/22 e 2022/23, con condanna del Ministero dell’Istruzione al pagamento di euro 1.500,00, non vedeva dare esecuzione al giudicato. La sentenza, notificata con formula esecutiva il 10.06.2025, non veniva infatti seguita dall’attribuzione del beneficio economico, nonostante la certificazione di passaggio in giudicato della Cancelleria.
Il ricorrente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza, deducendo la violazione degli artt. 112 e ss. c.p.a., dell’art. 97 Cost. e della direttiva 1999/70/CE, chiedendo la condanna dell’Amministrazione e, in caso di perdurante inadempimento, la nomina di un Commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
I giudici pugliesi ritengono il ricorso fondato, rilevata la regolarità del rito con il rispetto del termine di dimezzamento per il deposito e la comprovata efficacia di giudicato della sentenza del Giudice del lavoro. Il Collegio verifica altresì la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996, essendo decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, prescritto per l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Quanto all’ottemperanza, la Corte osserva che l’Amministrazione non ha contestato l’inadempimento, limitandosi a depositare una nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia. Tale documento, tuttavia, dimostra soltanto la trasmissione della sentenza al Ministero per l’esecuzione, senza provare l’avvenuto adempimento, integrando così una mera inerzia organizzativa non satisfattiva della pretesa.
Il Collegio accoglie il ricorso e ordina al Ministero di dare completa esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza. Per l’ipotesi di perdurante inerzia, nomina fin d’ora il Direttore Generale per il personale scolastico quale Commissario ad acta, con facoltà di delega e termine di sessanta giorni per provvedere, senza liquidazione di compenso trattandosi di funzioni affidate a dipendente dell’Amministrazione debitrice. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in complessivi euro 500,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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