Azione sul silenzio inammissibile se manca la giurisdizione amministrativa (TAR Campania n. 74 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione, disciplinata dagli artt. 31 e 117 c.p.a., non integra un’ipotesi autonoma di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Essa è proponibile soltanto in presenza di una posizione di interesse legittimo e presuppone che sussista la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine al rapporto sostanziale. È pertanto inammissibile quando la pretesa azionata ha natura di diritto soggettivo, poiché il silenzio-rifiuto può formarsi solo sull’inerzia relativa a una domanda volta all’adozione di un provvedimento di contenuto discrezionale. Rientra in tale ipotesi la domanda con cui si chiede al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione di avviare iniziative, anche processuali, per il recupero di un bene demaniale.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce un villaggio turistico e aveva richiesto il rinnovo della concessione demaniale di un’area destinata a passaggio pedonale a servizio della struttura. L’Agenzia del Demanio aveva rappresentato che il mappale interessato era stato oggetto di un atto di donazione, con il quale una privata, dichiaratasi proprietaria per usucapione ventennale, lo aveva trasferito con riserva di usufrutto. Nella stessa nota l’Agenzia si era riservata di agire in giudizio per la tutela della titolarità dell’area, da annoverarsi tra i beni del demanio pubblico dello Stato — ramo idrico.
Con diffida del 5 giugno 2025 la società ha sollecitato l’Agenzia ad attivarsi per far dichiarare la nullità dell’atto notarile, mediante giudizio civile finalizzato a riacquistare la particella alla proprietà pubblica. Di fronte all’inerzia ha adito il TAR per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato in via preliminare l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’amministrazione resistente, ritenendola fondata. Il percorso argomentativo muove dalla natura dell’azione sul silenzio, che non costituisce un rimedio di carattere generale esperibile in ogni ipotesi di inerzia.
Richiamando Cons. Stato, sez. IV, n. 2569 del 2025, il Tribunale ha ribadito che l’azione può essere proposta solo se sussiste la giurisdizione amministrativa sul rapporto sostanziale e quindi solo in presenza di interessi legittimi. Il rimedio resta così circoscritto alle ipotesi di mancato esercizio di attività amministrativa discrezionale.
La Sezione ha poi richiamato la propria precedente pronuncia n. 5675 del 2022, che a sua volta richiama la sentenza n. 6250 del 2021, secondo cui l’impugnazione del silenzio è inammissibile allorché la posizione azionata consista in un diritto soggettivo, direttamente accertabile dall’autorità giurisdizionale ordinaria. Nel solco di Cass. SS.UU. Civili n. 29178 del 2020 e di Cons. St., sez. IV, n. 4689 del 2018, si è escluso che il silenzio possa formarsi su pretese di natura sostanziale.
Applicando tali principi, il Collegio ha rilevato che la domanda della ricorrente non tende a sollecitare l’adozione di provvedimenti autoritativi, ma specificamente l’avvio di iniziative, anche processuali, volte a riacquistare alla mano pubblica l’area. Sfugge quindi al potere del giudice amministrativo ordinare all’amministrazione di intraprendere azioni di recupero del bene.
La sentenza ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, compensando le spese di lite tra le parti costituite e nulla disponendo nei confronti delle parti non costituite.
Nota della Redazione
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