Il PTM non limita le aree edificabili fuori dal perimetro urbanizzato (TAR Emilia-Romagna n. 963 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La perimetrazione del territorio urbanizzato è competenza esclusiva del Piano Urbanistico Generale comunale, ai sensi dell’art. 32 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017. Il Piano Territoriale Metropolitano, nell’attesa dell’approvazione del PUG, assume il perimetro del territorio urbanizzato solo ai fini della stima della superficie territoriale consumabile e non può, pertanto, incidere sulle possibilità edificatorie delle aree esterne a tale perimetro, sulle quali rimangono vigenti le previsioni del Piano Strutturale Comunale. Ne consegue che l’inserimento di un’area in ambito rurale nella cartografia del PTM non è automaticamente lesivo dell’interesse del proprietario, ove lo strumento urbanistico comunale ne riconosca ancora la vocazione edificatoria.
Il Fatto
Una società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa, proprietaria di un’area inedificata nel Comune di Zola Predosa, ha impugnato la deliberazione con cui la Città Metropolitana di Bologna ha approvato il nuovo Piano Territoriale Metropolitano. L’area, inserita dal vigente Piano Strutturale Comunale in un ambito di trasformazione a carattere terziario-produttivo, risultava nella cartografia del PTM classificata come ambito rurale, con destinazione esclusivamente agricola. La ricorrente ha dedotto la perdita della vocazione edificatoria del compendio e chiesto l’annullamento del provvedimento, unitamente al risarcimento dei danni. Si è costituita in giudizio la sola Città Metropolitana di Bologna.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha congiuntamente delibato i quattro motivi di ricorso, incentrati sulla violazione degli artt. 3 della legge n. 241/1990 e 32 della legge regionale n. 24/2017, nonché su profili di eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di istruttoria e contraddittorietà. La ricorrente sosteneva che l’inserimento dell’area in ambito agricolo fosse illegittimo, in quanto il PTM non avrebbe dovuto modificare le previsioni del PSC e non avrebbe fornito adeguata motivazione circa le finalità di interesse pubblico perseguite.
Il Collegio ha preliminarmente ricostruito il riparto di competenze delineato dalla legge regionale n. 24/2017: l’art. 32 attribuisce al PUG comunale la perimetrazione del territorio urbanizzato, mentre l’art. 41 conferisce al PTM la disciplina delle nuove urbanizzazioni e la griglia degli elementi strutturali del territorio extraurbano. Il PTM ha rappresentato una prima individuazione del perimetro del territorio urbanizzato solo al fine di stimare la superficie territoriale consumabile nella misura del 3%, come previsto dall’art. 6 della legge regionale, e per la valutazione della sostenibilità ambientale del piano.
La Corte ha quindi richiamato l’art. 7 del PTM, che espressamente fa salva la competenza dei PUG in materia. Nelle more dell’approvazione del PUG, sull’area della ricorrente rimangono vigenti le perimetrazioni del PSC, ferme le limitazioni all’attuazione dettate dall’art. 4 della legge regionale. L’area risulta inserita nell’ambito produttivo sovracomunale Riale-Galvano, riconosciuto dall’art. 42 del PTM, i cui obiettivi di sviluppo non escludono insediamenti esterni al perimetro del territorio urbanizzato.
Il carattere non lesivo della previsione del PTM è stato confermato dagli atti del piano urbanistico comunale in corso di approvazione, che interessano l’area con indicazioni di riconfigurazione dei margini urbani, suscettibili di sviluppo di nuove urbanizzazioni. Il provvedimento gravato, non avendo inciso sulle possibilità edificatorie dell’area, non risulta inficiato dai vizi dedotti.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con conseguente infondatezza della domanda risarcitoria. Le spese di lite sono state compensate tra la ricorrente e la Città Metropolitana di Bologna, mentre nulla è stato statuito nei confronti delle parti non costituite.
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Nota della Redazione
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