Sospensione sine die titolo telefonia mobile illegittima in attesa regolamento (TAR Campania n. 73 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegittima la sospensione sine die del procedimento autorizzatorio per l’installazione di impianti di telefonia mobile disposta dal Comune in attesa dell’adozione del regolamento localizzativo. La potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall’art. 8, comma 6, legge n. 36/2001 non comprende il potere di paralizzare la formazione dei titoli abilitativi previsti dagli artt. 86 e 87 d.lgs. n. 259/2003, poiché la speditezza del settore delle telecomunicazioni, di derivazione nazionale e comunitaria, prevale sull’esigenza di pianificazione. Il diniego fondato sull’asserita vicinanza a siti sensibili è illegittimo quando la distanza minima non risulta da alcuna disciplina comunale adottata ai sensi dell’art. 8, comma 6, legge n. 36/2001. È parimenti illegittimo il diniego opposto per asserita impossibilità di accesso al fondo, sussistendo il diritto di passaggio ex art. 52, comma 5, d.lgs. n. 259/2003.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato istanza di autorizzazione ex art. 44 d.lgs. n. 259/2003 per l’installazione di una stazione radio base nel territorio comunale. Il Comune ha respinto l’istanza con provvedimento motivato su tre rilievi: la mancata indicazione di siti sensibili nell’analisi di impatto elettromagnetico, l’asserita impossibilità di accedere al fondo e la sospensione di ogni determinazione in attesa dell’adozione del regolamento comunale sugli impianti.
La società ha impugnato il diniego, unitamente alla nota istruttoria e all’art. 368 del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale, nella parte in cui prevede la sospensione generalizzata delle determinazioni. Il Comune si è costituito eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione di una ragione autonoma del diniego e per omessa notifica a un altro Comune, asseritamente controinteressato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge in via preliminare le eccezioni di inammissibilità. Quanto alla posizione del Comune non evocato in giudizio, il Tribunale ribadisce che il controinteressato deve essere individuato congiuntamente sotto il profilo formale e sotto quello sostanziale, non emergendo alcun interesse qualificato alla conservazione dell’atto impugnato. La collocazione dell’impianto risulta a distanza superiore ai 200 metri dall’edificio scolastico e il parere dell’ARPA ha confermato il rispetto dei limiti emissivi previsti dalla legge n. 36/2001.
Quanto alla mancata energizzazione, il Collegio rileva che il provvedimento non la pone come ragione autonoma del diniego e che la stessa attiene alla fase di realizzazione dell’impianto, da completarsi nel termine perentorio di dodici mesi ai sensi dell’art. 44, ultimo comma, d.lgs. n. 259/2003. La circostanza non è dunque ostativa al rilascio del titolo.
Nel merito, il ricorso è fondato. Il primo motivo è accolto perché in assenza di una disciplina comunale adottata ai sensi dell’art. 8, comma 6, legge n. 36/2001, non può essere opposta alcuna violazione delle distanze da siti sensibili. Il progetto risulta conforme ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità, come attestato dal parere favorevole dell’ARPA.
Anche il secondo motivo è fondato: il diniego è stato erroneamente opposto sull’asserita impossibilità di accesso al fondo. Il contratto di locazione allegato all’istanza comprende il percorso di accesso carrabile, e l’esistenza di una strada di collegamento risulta incontestata. Soccorso l’art. 52, comma 5, d.lgs. n. 259/2003, che impone al proprietario di consentire il passaggio per l’installazione e la manutenzione degli impianti.
È infine illegittima la sospensione sine die del procedimento. Il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. VI, n. 9414 del 2010 e la giurisprudenza della Sezione: la potestà regolamentare comunale non può tradursi nel potere di sospendere la formazione dei titoli abilitativi, né in un generalizzato divieto di installazione. Ne consegue l’illegittimità, in parte qua, dell’art. 368 del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale, limitatamente alla prescrizione che sospende ogni determinazione in attesa del disciplinare. Il ricorso è accolto con annullamento degli atti impugnati e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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