Giudizio di ottemperanza, interessi e astreinte su somme dovute (TAR Campania n. 131 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il pagamento del solo capitale non integra l’esecuzione del giudicato che condanni l’amministrazione al pagamento di somme: restano dovuti gli interessi legali sulle somme non ancora versate, dalla formazione del giudicato fino al soddisfo, secondo il titolo esecutivo. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è applicabile anche alle obbligazioni pecuniarie, alla luce dei principi affermati dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 15/2014, e va liquidata nella misura degli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Il dies a quo decorre dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della decisione; il dies ad quem coincide con l’adempimento spontaneo o, in mancanza, con l’insediamento del commissario ad acta.
Il Fatto
I ricorrenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro che aveva condannato il Ministero al pagamento degli interessi legali, della rivalutazione monetaria e della penalità di mora su un assegno vitalizio e su uno speciale assegno. Il Ministero, costituendosi, ha sostenuto di aver dato corretta esecuzione al giudicato, salvo che per le spese legali, in corso di liquidazione.
Con memoria la parte ricorrente ha replicato che il pagamento era stato solo parziale, non includendo gli interessi e la rivalutazione, il rimborso del contributo unificato versato e gli interessi maturati dal passaggio in giudicato. Invitato a relazionare, il Ministero ha depositato note; all’udienza camerale la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto rilevato che la sentenza da eseguire prevede, per l’assegno vitalizio, gli interessi legali sui ratei arretrati dalle singole scadenze fino al soddisfo, con eventuale rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T. ove il tasso di svalutazione superi quello legale, giusta l’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991. Analogamente, per lo speciale assegno di cui all’art. 5, comma 3, della legge n. 206/2004, sono dovuti gli accessori con il medesimo criterio, mentre le spese di lite sono poste a carico dell’amministrazione nella misura del cinquanta per cento.
Dalla nota depositata è emerso che il Ministero non ha pagato gli interessi legali, avendo corrisposto soltanto la perequazione di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 503/1992, né ha documentato il pagamento degli interessi dalla data di formazione del giudicato, né quello del contributo unificato. Da qui la parziale cessazione della materia del contendere per la parte già eseguita e il parziale accoglimento del ricorso.
Il Tribunale ha quindi ordinato all’amministrazione di corrispondere gli interessi sull’assegno vitalizio secondo il criterio del titolo, gli interessi legali sulle somme dovute e non versate dalla formazione del giudicato, e il cinquanta per cento del contributo unificato, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione.
Quanto all’astreinte, il Collegio ha superato l’orientamento che la riteneva inapplicabile alle somme di denaro, richiamando i principi dell’Adunanza plenaria n. 15/2014. La misura è stata individuata negli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta, con dies a quo dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione e dies ad quem fissato al giorno dell’adempimento spontaneo ovvero a quello dell’insediamento del commissario ad acta.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, il Tribunale ha nominato sin d’ora un dirigente amministrativo quale commissario ad acta, con l’ulteriore termine di sessanta giorni per il compimento degli atti necessari all’esecuzione, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Nota della Redazione
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