Silenzio-inadempimento e interesse ad agire: la risposta satisfattiva lo esclude (TAR Liguria n. 113 del 14.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento ex art. 117 c.p.a. l’interesse ad agire presuppone l’inerzia della pubblica amministrazione. Se l’ente, prima della notifica del ricorso, ha già reso una risposta esplicita che soddisfa la richiesta del privato, il ricorso è inammissibile per carenza originaria di interesse. Il giudice amministrativo non può sostituirsi all’amministrazione nella determinazione del contenuto del provvedimento, né pronunciarsi sulla correttezza del valore indicato dal richiedente in assenza di elementi di supporto. Irrilevante è che la risposta sia stata indirizzata a un soggetto diverso dal ricorrente, quando risulti che questi agisse per conto dei proprietari interessati.
Il Fatto
Un notaio chiedeva a un Comune di conoscere il prezzo determinato per la vendita di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. Contestualmente, il ricorrente — nella qualità di erede della precedente proprietaria e per conto di altri eredi — chiedeva il rilascio di una dichiarazione che attestasse ammissibile la vendita al prezzo massimo di euro 150.000 e, in subordine, che fosse disposta l’affrancazione dell’immobile.
Il Comune rispondeva precisando che, secondo la convenzione stipulata nel 1990 con la cooperativa edificatrice, il prezzo di vendita doveva essere definito tramite perizia di stima asseverata da tecnico abilitato, a cura e onere delle parti. Il ricorrente proponeva allora ricorso ex art. 117 c.p.a. per l’accertamento del silenzio e la condanna dell’ente a determinare il prezzo, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie l’eccezione del Comune e dichiara il ricorso inammissibile per carenza originaria di interesse ad agire. Anche ipotizzando che la nota del ricorrente contenesse una vera istanza di avvio del procedimento, l’amministrazione aveva già chiarito, ben prima della notifica, che si rendeva necessaria — giusta l’art. 7 della convenzione stipulata con la cooperativa — una perizia di stima asseverata da tecnico abilitato.
Tale risposta soddisfa la richiesta del ricorrente. Esclusa la sussistenza di un comportamento inerte dell’amministrazione, il ricorrente non può pretendere che il giudice adito ex art. 117 c.p.a. si pronunci sulla correttezza del prezzo di euro 150.000 da lui indicato in assenza di elementi a supporto.
Non rileva che la risposta fosse indirizzata allo studio notarile e non direttamente al ricorrente. La tesi secondo cui il notaio avrebbe agito all’insaputa dei proprietari non è plausibile: è smentita dalla nota di sollecito in cui si afferma che “le parti ci sollecitano” e dalla copia della convenzione urbanistica prodotta in giudizio, recante il numero e la data di protocollazione della p.e.c. trasmessa dallo stesso studio.
Il Collegio aggiunge che il ricorrente non trarrebbe alcun vantaggio dall’eventuale accoglimento: il Comune, se condannato a provvedere, potrebbe soltanto ribadire quanto già risposto. Infine, l’interesse ad agire non può discendere dalla richiesta di attivazione della procedura di rimozione dei vincoli sul prezzo massimo di vendita, trattandosi di istanza formulata in via subordinata rispetto a quella già soddisfatta. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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