Riserva di sosta alle sole autovetture illegittima per difetto di motivazione e (TAR Toscana n. 113 del 29.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La riserva di spazi alla sosta dei veicoli è ammessa, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. d), cod. strada, solo in favore delle categorie ivi indicate — organi di polizia stradale, vigili del fuoco, servizi di soccorso, persone con limitata o impedita capacità motoria, servizi di linea ai capilinea — tra le quali non rientrano le autovetture. L’istituzione di una riserva di sosta alle sole autovetture esige che il provvedimento dia conto in modo specifico dei presupposti di fatto, dell’istruttoria esperita e delle esigenze di circolazione perseguite. Il richiamo generico e apodittico alle esigenze di sicurezza della circolazione non assolve l’onere motivazionale. Le ragioni addotte solo nelle memorie difensive integrano una motivazione postuma, inammissibile e idonea a determinare l’illegittimità dell’atto.

Il Fatto

L’associazione ricorrente, portatrice degli interessi degli utenti in autocaravan, ha impugnato l’ordinanza con cui il responsabile del settore competente del Comune di Bagno a Ripoli ha istituito una riserva di sosta in via del Padule, nei pressi del cimitero, destinata alle sole autovetture. La ricorrente ha agito dopo che un associato era stato sanzionato per aver sostato con l’autocaravan nell’area riservata ad altre categorie di veicoli.

Il ricorso deduceva l’incompetenza dell’organo, la violazione degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 285/1992 per l’illegittima riserva alle sole autovetture, il difetto dei presupposti e di istruttoria e l’eccesso di potere per sviamento e violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Il Comune si costituiva, sostenendo che l’ordinanza rispondeva all’esigenza di assicurare la fruibilità del cimitero, essendo il parcheggio occupato stabilmente dagli autocaravan come area di rimessaggio. In ultima memoria la ricorrente rinunciava al primo motivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso, ritenendo fondati il secondo e il terzo motivo. Il provvedimento riserva l’area di sosta alle sole autovetture richiamando la necessità di consentire una migliore fruibilità del cimitero e di adottare i provvedimenti opportuni in relazione alla sicurezza e alle esigenze del traffico e alle caratteristiche della strada.

La riserva di spazi adibiti a sosta è disciplinata dall’art. 7, comma 1, lett. d), cod. strada, che la circoscrive in favore di categorie determinate di veicoli, prevalentemente deputate alla sicurezza, ai servizi di soccorso e all’ordine pubblico, tra le quali non figurano le autovetture. Anche l’art. 6, comma 4, lett. b), cod. strada consente ai Comuni di introdurre obblighi e divieti alla circolazione solo in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade.

Il richiamo alla sicurezza della circolazione contenuto nell’ordinanza si risolve in un’affermazione apodittica e generica, non avendo il Comune precisato i presupposti, l’istruttoria esperita e le esigenze perseguite. La documentazione in atti smentisce le difese dell’Amministrazione: non è dimostrato che l’area fosse destinata al servizio esclusivo del cimitero, trattandosi di un parcheggio pubblico privo di destinazione e fruibile da chiunque. Né è provata l’asserita occupazione stabile da parte degli autocaravan a fini di rimessaggio.

Il Comune si è limitato a depositare un’unica fotografia, dalla quale emerge la presenza, in un solo momento storico, di 5/6 autocaravan su 11 posti disponibili. Da essa non è dato evincere con certezza l’occupazione della strada, gli intralci alla circolazione o i presunti incolonnamenti a discapito dei visitatori del cimitero.

Le ragioni addotte solo nelle memorie integrano una motivazione postuma, inammissibile e di per sé sufficiente a determinare l’illegittimità dell’atto, secondo l’insegnamento di Cons. Stato, Sez. VI, n. 1703 del 2023. Il Collegio accoglie pertanto il ricorso e, in ragione della particolarità della fattispecie, compensa le spese tra le parti costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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