La custodia incauta delle armi giustifica il divieto prefettizio di detenzione (TAR Sardegna n. 113 del 13.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La detenzione di armi non costituisce un fatto ordinario, ma eccezionale, e può essere autorizzata solo in favore di persone delle quali sussista la completa e perfetta sicurezza circa il buon uso delle armi e la loro diligente custodia. Il Prefetto, ai sensi dell’art. 39, comma 1, T.U.L.P.S., dispone di ampia discrezionalità valutativa, finalizzata alla salvaguardia dell’incolumità pubblica, e non necessita di un obiettivo e accertato abuso delle armi, essendo sufficiente la sussistenza di circostanze che dimostrino come il soggetto non sia del tutto affidabile al loro uso. Ai fini del divieto di detenzione non occorre un giudizio di pericolosità sociale né una particolare motivazione, dovendo il provvedimento ritenersi legittimo ove i presupposti non siano valutati in modo irrazionale o arbitrario. L’incauta custodia delle armi, che ne consenta l’accessibilità a terzi non autorizzati, costituisce di per sé elemento sufficiente a giustificare il provvedimento interdittivo, anche quando si tratti di un unico episodio.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario esclusivo della casa natale, aveva ereditato le armi originariamente di proprietà del padre e del nonno. Nell’ambito di servizi preventivi di controllo, il Comandante della Stazione dei Carabinieri competente rappresentava l’esigenza di verificare due pistole detenute nell’abitazione. Il ricorrente autorizzava l’accesso alla casa, dove si trovava una collaboratrice domestica di lunga data.
All’esito dell’accesso, avvenuto il 26 gennaio 2023, l’Arma disponeva il sequestro delle armi, regolarmente detenute, per omessa custodia, nonché di un caricatore e di altre cartucce perché non denunciate; sequestro poi convalidato dal P.M. La Prefettura avviava il procedimento e adottava il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, con ordine di cessione entro centocinquanta giorni e previsione di confisca in caso di inottemperanza. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR Sardegna, deducendo violazione degli artt. 11, 39 e 43 del r.d. n. 773/1931, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, violazione della circolare ministeriale del 25 novembre 2020 e del principio di proporzionalità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla premessa che la detenzione di armi costituisce eccezione al generale divieto sancito dall’art. 699 cod. pen. e ribadito dall’art. 4 della legge n. 110 del 1975. L’eccezione può operare solo verso soggetti rispetto ai quali esista la completa sicurezza del buon uso delle armi, dovendo essere garantita l’incolumità della restante collettività, che si è adeguata alla regola generale. Su questa linea il TAR richiama Cons. Stato, sez. III, n. 2544 del 2020 e Cons. Stato, sez. III, n. 3585 del 2024.
Il r.d. n. 773/1931 attribuisce alle autorità di pubblica sicurezza un ampio potere valutativo. L’art. 39 T.U.L.P.S. consente al Prefetto di vietare la detenzione di armi quando vengano a mancare le condizioni per il rilascio del titolo di polizia o i destinatari risultino capaci di abusarne. Per la revoca non è necessario un accertato abuso, essendo sufficienti circostanze che dimostrino la non piena affidabilità del soggetto; la motivazione non deve essere particolare, ma solo immune da irrazionalità o arbitrio.
Il provvedimento interdittivo non ha natura sanzionatoria o punitiva, bensì cautelare, e si fonda su considerazioni probabilistiche assistite da sufficiente fumus al momento dell’adozione. L’affidabilità va valutata considerando ogni elemento che indichi un rischio di uso improprio, compresa la custodia: lasciare le armi alla mercé di persone inesperte è di per sé sufficiente a giustificare la revoca.
Nel caso concreto il giudizio di non affidabilità si fonda su circostanze incontestate: la detenzione illegale di un caricatore e di munizioni e la mancanza della dovuta diligenza nella custodia delle armi legalmente detenute, rese accessibili a persona priva delle necessarie autorizzazioni. L’abitazione non era costantemente presidiata dal titolare, residente nella penisola e frequentatore della casa principalmente nel periodo estivo. Tali elementi, secondo il Collegio, non presentano profili di irragionevolezza.
Il TAR distingue il piano soggettivo della personalità da quello oggettivo della diligenza nella custodia: entrambi sono finalizzati a evitare un abuso delle armi, il secondo anche da parte di terzi che potrebbero venirne in possesso. Anche un unico episodio di incauta custodia è idoneo a giustificare il divieto, indipendentemente dal pregresso comportamento. Quanto alla circolare ministeriale del 25 novembre 2020, il Collegio ne esclude la funzione limitativa della discrezionalità prefettizia, riconoscendole finalità meramente ricognitiva degli orientamenti giurisprudenziali. Il ricorso è quindi respinto, con integrale compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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