Recesso del liquidatore di fondo SGR è atto paritetico con giurisdizione ordinaria (TAR Lazio n. 2124 del 04.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il recesso dal contratto di locazione esercitato dal liquidatore di un fondo di investimento gestito da una SGR, nell’ambito della liquidazione giudiziale disciplinata dall’art. 57, comma 6-bis, del TUF, costituisce atto di gestione di un rapporto privatistico a prestazioni corrispettive. La nomina del liquidatore da parte della Banca d’Italia e l’attività di vigilanza dell’Istituto non mutano la natura paritetica dell’atto né la causa petendi, che si sostanzia nella lesione di un diritto soggettivo. Ai fini del riparto di giurisdizione rileva il petitum sostanziale, da individuare in funzione della causa petendi e dei fatti allegati. Ne consegue il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e la devoluzione della controversia al giudice ordinario.

Il Fatto

La ricorrente era divenuta titolare di un contratto di locazione ultranovennale ad uso non abitativo, avente ad oggetto una porzione di un complesso immobiliare milanese, per effetto di cessione intervenuta nel 2021 dalla società capogruppo. Il contratto era stato stipulato nel 2018 tra la stessa capogruppo, in qualità di conduttore, e il fondo, in qualità di locatore.

A seguito della pronuncia del Tribunale di Milano che ha disposto la liquidazione del fondo nel 2023, il liquidatore nominato dalla Banca d’Italia ha comunicato il recesso dal contratto, previo parere favorevole del comitato di sorveglianza. La ricorrente ha impugnato l’atto di recesso e il parere, deducendo l’illegittimità dell’atto di straordinaria amministrazione per assenza di autorizzazione della Banca d’Italia, e in via subordinata ha chiesto l’accertamento del diritto all’indennizzo per il recesso anticipato. Banca d’Italia e liquidatore hanno eccepito, tra l’altro, il difetto di giurisdizione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale esamina in via prioritaria l’eccezione di difetto di giurisdizione, richiamando il principio per cui le questioni di merito, comprese quelle processuali, restano logicamente subordinate alla verifica della giurisdizione (Cass., S.U., n. 26484/2007; ord. n. 9107/2005). L’eccezione è accolta.

Il collegio ricorda che la giurisdizione si determina sulla base della domanda e, nel riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva il petitum sostanziale, da identificarsi non in funzione della pronuncia richiesta ma della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, da individuare con riguardo ai fatti allegati (Cass., S.U., n. 32364/2018).

Il recesso da un contratto di locazione è atto di gestione di un rapporto privatistico. Nel caso in esame, essendo stato esercitato dal liquidatore di un fondo gestito da una SGR, esso si colloca nel contesto di una procedura concorsuale. La liquidazione giudiziale dei fondi gestiti dalle SGR è disciplinata dall’art. 57, comma 6-bis, del D.Lgs. 58/1998, secondo cui la Banca d’Italia nomina i liquidatori e un comitato di sorveglianza. Il comma 3-bis richiama l’art. 83 del D.Lgs. 385/1993, che a sua volta rinvia al titolo V, capo I, sezione V, del codice della crisi e dell’insolvenza, ove è collocato l’art. 185 del CCII in tema di recesso.

La Corte sottolinea che, pur mutuando alcune regole dalla liquidazione coatta amministrativa, la procedura è disposta con sentenza del tribunale e non con provvedimento ministeriale. La nomina del liquidatore da parte della Banca d’Italia e la vigilanza dell’Istituto non valgono a mutare la natura paritetica dell’atto di recesso, adottato nell’ambito della procedura, né la causa petendi, che si sostanzia nella lesione di un diritto soggettivo scaturente da un contratto a prestazioni corrispettive.

L’inquadramento è confermato da un arresto del Cons. Stato, sez. VI, n. 9186/2025, secondo cui, per le decisioni del liquidatore sul recesso dai contratti, si è di fronte a rapporti giuridici paritetici, non qualificabili come provvedimenti amministrativi. Ulteriore conferma proviene dal decreto del Tribunale di Milano che ha dichiarato inammissibile il reclamo ex art. 133 CCII, rilevando che tale procedura non lo contempla. La controversia verte dunque su un diritto potestativo relativo all’esecuzione di un contratto di diritto privato: il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, declinato in favore del giudice ordinario, con assorbimento delle altre questioni e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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