Ottemperanza al giudicato sul bonus docente e poteri del commissario ad acta (TAR Marche n. 1066 del 24.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il decorso del termine di centoventi giorni dalla notifica della sentenza, previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, integra il presupposto di procedibilità del ricorso avverso l’inerzia della pubblica amministrazione. Accertato l’inadempimento del giudicato, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale al titolo, assegnando un termine per l’ottemperanza. Ove perduri l’inerzia, è legittima la nomina del commissario ad acta, che assume le funzioni solo su istanza del creditore. La sola nomina del commissario, in funzione acceleratoria, è sufficiente a escludere la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., in difetto di particolari motivi.
Il Fatto
Il giudice del lavoro aveva accertato, con sentenza, il diritto del docente ricorrente al beneficio economico di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione delle somme indicate per gli anni scolastici riconosciuti. La sentenza, regolarmente notificata, era divenuta definitiva.
Il ricorrente ha lamentato la mancata esecuzione del giudicato e ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Marche, chiedendo il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria formale, senza opporre ragioni contrarie alla pretesa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la procedibilità del ricorso. Tra la notifica della sentenza all’amministrazione e la proposizione dell’istanza era decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996; il presupposto processuale risultava quindi integrato.
Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato. Il titolo indicato in epigrafe non era stato eseguito. In presenza dei presupposti di legge e del decorso del termine, la pubblica amministrazione, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.
Il TAR ha pertanto dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, assegnando il termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale del Ministero.
Il commissario assume le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’amministrazione, e provvede entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario all’assolvimento del mandato, anche tramite funzionario delegato e avvalendosi della struttura organizzativa regionale.
È stata invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., non ravvisandosi particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendosi sufficiente, in funzione acceleratoria, la sola nomina del commissario. L’amministrazione è stata infine condannata alle spese del giudizio, liquidate in ottocento euro per compensi, oltre accessori.
Nota della Redazione
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