Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta senza compenso (TAR Sicilia n. 2059 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, accertati i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm. e il decorso del termine dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo nomina commissario ad acta anche un dirigente della medesima amministrazione resistente. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. L’attività svolta dal dirigente rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non dà diritto ad alcun compenso, per applicazione analogica della disposizione dettata in materia di equa riparazione. La penalità di mora è liquidata, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., sotto forma di interessi legali sull’importo dovuto.
Il Fatto
I ricorrenti, procuratori di se stessi, hanno proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Sicilia, ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm., per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario di Palermo del 2024, notificata e passata in giudicato per mancata impugnazione.
Hanno chiesto la condanna dell’amministrazione al pagamento di € 2.000,00, oltre al rimborso spese generali del 15%, accessori di legge e distrazione in favore dei difensori antistatari. Hanno inoltre domandato la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia e la fissazione di una penalità di mora non inferiore a € 10,00 per ogni giorno di ritardo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva in via preliminare l’inammissibilità dell’istanza di passaggio in decisione senza discussione, depositata dai ricorrenti, trattandosi di incombente difensivo non previsto da alcuna disposizione di rito in vigore.
Nel merito, i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. sussistono. La sentenza azionata non è stata impugnata, come attestato da apposita certificazione di Cancelleria, ed è decorso il termine dilatorio dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il ricorso è pertanto accolto.
L’amministrazione deve provvedere entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. In caso di decorso infruttuoso, provvederà su istanza di parte, come commissario ad acta ed entro ulteriori sessanta giorni, il Responsabile pro tempore della competente Direzione Generale del Ministero resistente, con facoltà di delega a dirigente o funzionario munito di adeguata competenza.
Il Collegio esclude la corresponsione di alcun compenso al commissario. L’incarico, nominandosi un dirigente della stessa amministrazione resistente, rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. L’art. 5 sexies, comma 8, legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, dettato per i giudizi di ottemperanza ai decreti di equa riparazione, può essere applicato per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, come affermato da diverse pronunce di merito richiamate.
Si precisa che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio: non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Quanto alle modalità operative, il commissario deposita atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con il modulo denominato “Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali”.
Sussistono infine i presupposti dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. per la penalità di mora, liquidata sotto forma di interessi legali sull’importo dovuto, dalla notificazione o comunicazione della decisione fino all’insediamento del commissario. Le spese di lite, liquidate in € 552,00 oltre accessori, sono poste a carico dell’amministrazione soccombente.
Nota della Redazione
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