Silenzio inadempimento inammissibile se l’istanza chiede sola moral suasion (TAR Sicilia n. 2271 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rito avverso il silenzio-inadempimento, disciplinato dagli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., presuppone che il privato abbia sollecitato l’esercizio di un’attività provvedimentale autoritativa, volta all’adozione di un atto tipizzato nella forma e nel contenuto. Non è sufficiente una richiesta con cui si inviti l’Amministrazione a svolgere un’attività di mera moral suasion o di stimolo verso soggetti terzi. In tale ipotesi manca il presupposto dell’azione, poiché difetta tanto uno specifico obbligo di provvedere in capo alla P.A. quanto la natura provvedimentale dell’attività oggetto della sollecitazione. Il rimedio processuale è lo strumento di tutela della regola dell’obbligo di agire in via provvedimentale sancita dall’art. 2 della legge n. 241/1990. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.
Il Fatto
Il ricorrente è proprietario di un immobile ricompreso in un fabbricato nel Comune di Lipari, dove gestisce un’attività di ristorazione su una terrazza; i locali sottostanti appartengono ai controinteressati. A seguito di un sopralluogo, il sindaco ha adottato l’ordinanza contingibile e urgente n. 31 del 1° agosto 2025, con cui ha interdetto l’uso dell’intero fabbricato e ha ordinato a tutti i proprietari di eseguire i lavori di messa in sicurezza entro sette giorni.
Il ricorrente, disponibile a eseguire le opere, ha rappresentato di non poter accedere ai luoghi per l’opposizione dei controinteressati. Con istanza del 6 agosto 2025 ha quindi chiesto al Comune di sollecitare questi ultimi a consentire l’accesso. Non avendo ricevuto alcun riscontro, ha proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna dell’Amministrazione a provvedere, con richiesta di nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile. La questione sottoposta al contraddittorio ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm. riguarda la configurabilità del silenzio-inadempimento in relazione al contenuto dell’istanza proposta dalla parte ricorrente.
Il Tribunale ha rilevato che l’istanza del 6 agosto 2025 non era diretta all’adozione di un ulteriore provvedimento amministrativo, né sollecitava l’attività provvedimentale prodromica all’esecuzione in danno, già prospettata nella stessa ordinanza sindacale. Il ricorrente si è limitato a chiedere al Comune un’attività generica di stimolo verso i controinteressati, finalizzata a consentire l’accesso ai luoghi per l’esecuzione della messa in sicurezza.
La Corte ha ribadito che il silenzio-inadempimento presuppone una formale richiesta di provvedimento, atto iniziale di un procedimento normativamente previsto per l’emanazione di una determinazione autoritativa su istanza di parte. L’omissione assume rilievo solo se sussisteva un obbligo giuridico di provvedere, cioè di esercitare una pubblica funzione attribuita alla competenza dell’organo destinatario della richiesta.
Il Collegio ha quindi distinto l’obbligo di provvedere dalla semplice facoltà o potestà: il rito degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. richiede sia uno specifico obbligo di provvedere, sia la natura provvedimentale dell’attività sollecitata. A sostegno ha richiamato T.A.R. Lazio, Roma, sez. II bis, n. 5259 del 2026 e, in termini, Cons. Stato, sez. VI, n. 4278 del 2026, C.G.A.R.S. n. 439 del 2022 e Cons. Stato, sez. VI, n. 3430 del 2021.
Non essendo stata richiesta alcuna attività di natura provvedimentale, il rimedio è stato dichiarato inammissibile. Nessuna statuizione è stata resa sulle spese, per la mancata costituzione delle parti intimate.
Nota della Redazione
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