Revoca dell’assegnazione degli spazi al mercato ortofrutticolo e obbligo di contraddittorio preventivo (TAR Lazio n. 244 del 14.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca dell’assegnazione degli spazi commerciali nel mercato ortofrutticolo, in quanto sanzione amministrativa a carattere punitivo e con effetti espulsivi definitivi, è subordinata all’indefettibile previa contestazione degli addebiti e alla concessione di un termine per le osservazioni difensive, non derogabili neppure in via d’urgenza. Il provvedimento che chiami la società a rispondere, in via diretta e immediata, dell’operato di un semplice socio viola il principio della distinzione delle sfere giuridiche tra ente e socio, nonché il Regolamento di gestione del mercato, che riferisce le sanzioni espulsive al solo titolare o legale rappresentante. L’omesso contraddittorio endoprocedimentale integra violazione del diritto costituzionale di difesa e del diritto al giusto processo di cui all’art. 6 CEDU, applicabile alle sanzioni amministrative di carattere sostanzialmente penale.
Il Fatto
La società ricorrente, assegnataria di uno spazio commerciale all’interno del mercato ortofrutticolo, ha impugnato il provvedimento con cui il Presidente e l’Amministratore Delegato dell’ente gestore le hanno intimato la revoca immediata dell’assegnazione in concessione, la sospensione permanente da ogni attività, l’inibizione all’accesso del legale rappresentante e dei soci, lo sgombero immediato e l’attivazione delle procedure di recupero del credito. Il provvedimento trae origine da un servizio giornalistico andato in onda su una rete televisiva nazionale, nel quale un socio della ricorrente sarebbe apparso responsabile di gravi violazioni delle normative sul lavoro e sulla retribuzione dei dipendenti.
Ad avviso dell’ente gestore, quanto emerso nel servizio sarebbe risultato lesivo del decoro, dell’immagine e del prestigio del mercato. La ricorrente ha dedotto l’eccesso di potere e la violazione degli artt. 12, 39 e 43 del Regolamento del Mercato, degli artt. 3, 7, 8, 9 e 10 della legge n. 241/1990: gli addebiti sarebbero stati generici, non sarebbe dato comprendere perché la società sia stata chiamata a rispondere per l’operato di un semplice socio e sarebbe stata omessa ogni preventiva contestazione. La Sezione aveva già accolto l’istanza cautelare con ordinanza n. 287/2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto la richiesta di rinvio per la trattazione congiunta con il giudizio sulla ratifica. L’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm. consente il differimento solo per casi eccezionali, che nel verbale non risultano. Poiché all’atto di ratifica sono stati estesi gli stessi motivi di gravame, la vicenda odierna può essere immediatamente definita, con esiti destinati a riverberarsi sul giudizio connesso senza necessità di simultaneo processo.
Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il primo motivo è fondato: il soggetto al quale sono stati addebitati i fatti è titolare del 50% delle quote della ricorrente e non riveste pertanto la qualifica di socio di maggioranza; manca in atti la prova di poteri speciali di controllo o di influenza sulla gestione sociale. Irrilevanti sono i richiami al pregresso ruolo di legale rappresentante e alla contiguità degli spazi commerciali, rilievi fattuali neutri e indonei a comprovare l’attualità e l’effettività dei poteri di gestione o di ingerenza.
Il provvedimento collide, da un lato, con il principio della distinzione fra le sfere giuridiche del singolo socio e dell’ente societario, centro autonomo di imputazione di rapporti e posizioni soggettive; dall’altro, con il Regolamento, che non corresponsabilizza le società per l’operato dei semplici soci e riferisce le sanzioni espulsive alla condanna o al rinvio a giudizio del solo titolare o legale rappresentante.
Quanto al secondo motivo, la revoca non è stata preceduta da alcun atto volto a instaurare il contraddittorio con la società sanzionata. L’art. 12 del Regolamento prevede che, per le sanzioni più gravi, la Commissione di Disciplina comunichi all’interessato l’avvio della procedura, assegnandogli dieci giorni per le osservazioni e per chiedere di essere ascoltato; l’art. 39 impone la preventiva contestazione dei motivi del provvedimento. Tali adempimenti sono indefettibili e non derogabili, anche in caso di procedura d’urgenza.
La misura applicata, pur nella difformità rispetto al tipo sanzionatorio previsto, produce effetti espulsivi definitivi dal mercato. Trattandosi di sanzione amministrativa punitiva non pecuniaria, espressione di potere autoritativo connesso alla tenuta del mercato, trovano applicazione i principi della legge n. 241/1990 sul contraddittorio procedimentale. La violazione del nucleo irriducibile delle garanzie endoprocedimentali impone di per sé l’annullamento. Il Collegio richiama inoltre la qualificazione della sanzione come penale secondo i criteri elaborati dalla Corte EDU, con conseguente applicabilità dell’art. 6 CEDU. Il provvedimento è stato pertanto annullato, con condanna dell’ente gestore alle spese legali e alla restituzione del contributo unificato.
Nota della Redazione
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