Pratica aggressiva post-vendita e sanzione solidale nel gruppo societario (TAR Lazio n. 1571 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata assistenza post-vendita e i ritardi sistematici nella fornitura dei pezzi di ricambio integrano una pratica commerciale aggressiva ai sensi degli artt. 20, 24 e 25 cod. cons., sussumibile nell’indebito condizionamento e non richiedendo atti di coercizione o molestia. La condotta posta in essere dopo la conclusione del contratto è sanzionabile, poiché il venditore di beni durevoli deve predisporre una rete di assistenza idonea a garantirne la riparabilità. In caso di concorso di persone nell’illecito amministrativo, l’art. 5 l. n. 689/1981 estende la punibilità a chi abbia agevolato la commissione dell’infrazione, con possibilità di sanzione unica e solidale tra le società del medesimo gruppo.
Il Fatto
La società ricorrente, appartenente a un gruppo automobilistico attivo con due marchi commercializzati sul mercato italiano, impugnava il provvedimento con cui l’Autorità garante della concorrenza e del mercato aveva accertato due pratiche commerciali scorrette. La prima riguardava la rappresentazione ingannevole dell’Italia come luogo di produzione delle autovetture; la seconda, contestata anche alla ricorrente, atteneva al non adeguato approvvigionamento dei pezzi di ricambio e alla mancata assistenza post-vendita. L’Autorità inibiva la continuazione delle pratiche e comminava una sanzione amministrativa pecuniaria.
La ricorrente impugnava il provvedimento limitatamente alla seconda contestazione, deducendo la tardività dell’avvio dell’istruttoria, vizi d’istruttoria, l’insussistenza dei requisiti della fattispecie e la sproporzione della sanzione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto respinto la censura sulla tardività dell’avvio dell’istruttoria. Le disposizioni richiamate dalla ricorrente non prescrivono termini decadenziali, come chiarito sulla scorta della giurisprudenza europea e di un precedente conforme della stessa Sezione. Dopo l’archiviazione di una notizia di pratica, l’Autorità conserva il potere di riaprire l’istruttoria in presenza di elementi sopravvenuti: solo l’ispezione aveva reso percepibile la reale consistenza delle condotte legate ai ritardi nella fornitura dei ricambi.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto comprovata la sussistenza della pratica aggressiva. Rilevano i numerosi reclami, provenienti non solo dai consumatori ma soprattutto dai concessionari, portatori di un interesse economico alla tempestiva riparabilità dei veicoli. A ciò si aggiunge il riscontro oggettivo fornito dall’esame degli ordini: l’incidenza degli ordini tardivi, evasi oltre sessanta giorni, è cresciuta dal 12,44% del 2021 al 40,11% del 2023.
Le criticità sono state imputate alla ricorrente, la cui strategia commerciale ha privilegiato la distribuzione a scapito del settore post-vendita. La mancata formazione del personale e i ritardi nella fornitura dei ricambi risultano perduranti. Il Tribunale ha qualificato l’aggressività non come coercizione, ma quale indebito condizionamento, avendo indotto il consumatore all’acquisto senza poi adempiere pienamente le obbligazioni contrattuali. La pratica può configurarsi anche nella fase post-vendita, diversamente restando impunite le condotte successive alla conclusione del contratto.
Infondata è anche la tesi dell’inevitabilità dei ritardi per la pandemia e il conflitto bellico: i ricambi, come i veicoli, provengono dalla Cina e sono trasportati via nave, sicché non si comprende perché l’aumento esponenziale delle vendite sia stato possibile e non lo sia stato l’approvvigionamento dei ricambi. Quanto alle recensioni su fonti aperte, esse integrano elementi indiziari, non contestati nel contenuto né nella provenienza.
Sul piano sanzionatorio, il Tribunale ha ritenuto corretto il riferimento al fatturato della controllante, imputata per la pratica anche in proprio. In caso di concorso di persone, l’art. 5 l. n. 689/1981 estende la punibilità a chi abbia tenuto una condotta agevolatrice; le comunicazioni interne tra la controllante e la responsabile post-vendita della controllata provano il contributo morale e l’elemento soggettivo. L’appartenenza a un unico gruppo ha giustificato la sanzione unica e solidale, escludendo duplicazioni di pagamento. Il ricorso è stato respinto con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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