Ordine di demolizione illegittimo in pendenza di istanze di condono edilizio (TAR Campania n. 40 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli ordini sanzionatori di demolizione di opere abusive sono illegittimi quando sono emessi in pendenza del termine per la presentazione della istanza di condono edilizio o in presenza di una istanza già presentata. Per effetto degli artt. 38, 43 e 44 della legge n. 47 del 1985, richiamati dall’art. 32, comma 25, del d.l. n. 269/2003, convertito con modificazioni nella legge n. 326/2003, l’amministrazione ha il dovere di esaminare prioritariamente la domanda di sanatoria, che impone una nuova valutazione sugli illeciti edilizi e il superamento degli originari provvedimenti repressivi. In caso di accoglimento l’abuso è sanato; in caso di rigetto l’amministrazione deve reiterare l’ingiunzione a demolire fissando un nuovo termine. La pendenza della domanda di condono preclude pertanto l’adozione dei provvedimenti repressivi, anche quando risultino realizzate ulteriori opere.
Il Fatto
Il Comune di Napoli, con Disposizione Dirigenziale n. 270/A del 19 luglio 2022, ha ordinato a un comproprietario la demolizione di opere di nuova costruzione eseguite in assenza di titolo e il ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001. Le opere consistono nella realizzazione di un manufatto su due livelli e di un vano verandato sul balcone di pertinenza dell’unità immobiliare.
Il provvedimento si fonda sulla mancanza dei titoli e sulla localizzazione dell’intervento in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e ricompresa nel Parco Metropolitano delle colline di Napoli. Il ricorrente ha impugnato l’ordine, deducendo con censura assorbente la pendenza, dinanzi al Comune, di due domande di condono edilizio relative alle medesime opere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare la questione del deposito tardivo della documentazione relativa alle istanze di condono. Il ricorrente ha prodotto copia delle domande solo in data 1° ottobre 2025, chiedendo la rimessione in termini perché le aveva ricevute in tale data dallo studio tecnico che le aveva curate per conto delle precedenti proprietarie.
Richiamando il Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 6436 del 2025, il Tribunale ricorda che il beneficio dell’errore scusabile, previsto dall’art. 37 cod. proc. amm., costituisce uno strumento eccezionale da accordare con estrema parsimonia, ma deve essere concesso, tra l’altro, in presenza di comportamenti ambigui dell’amministrazione, caso fortuito o forza maggiore. Nel caso concreto il Collegio prende atto delle difficoltà rappresentate dal ricorrente e rileva che l’amministrazione non ha chiesto termini a difesa, trattandosi peraltro di documentazione che il Comune avrebbe dovuto possedere e che il Tribunale avrebbe potuto acquisire d’ufficio.
Nel merito, la questione giuridica centrale riguarda la legittimità dell’ordine di demolizione emesso in pendenza di istanze di condono. Il Tribunale richiama la giurisprudenza costante secondo cui sono illegittimi gli ordini sanzionatori di demolizione adottati in pendenza del termine o in presenza della già avvenuta presentazione della istanza di condono edilizio (Cons. Stato, Sez. VI, n. 704 del 2024; TAR Campania, Sez. III, n. 3430 del 2024).
Il percorso argomentativo si fonda sugli artt. 38, 43 e 44 della legge n. 47 del 1985, richiamati dall’art. 32, comma 25, del d.l. n. 269/2003. Da tali disposizioni deriva il dovere dell’amministrazione di procedere prioritariamente all’esame della domanda di condono, che impone una nuova valutazione sugli illeciti edilizi e il superamento degli originari provvedimenti repressivi. In caso di accoglimento l’abuso è sanato; in caso di rigetto l’autorità è tenuta a reiterare l’ingiunzione a demolire con un nuovo termine.
Il Collegio precisa inoltre che la pendenza della domanda di condono preclude l’adozione dei provvedimenti repressivi anche quando risultino realizzate ulteriori opere, occorrendo la previa definizione della domanda (TAR Campania, Sez. III, n. 3382 del 2025). Nel caso concreto è provato in atti che i condoni non sono stati esitati. La demolizione ordinata è pertanto illegittima e il ricorso è accolto, con annullamento della disposizione impugnata, fermo restando il dovere dell’amministrazione di pronunciarsi in tempi rapidi sulle istanze di condono. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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