Canone di manutenzione dei loculi e autonomia statutaria siciliana (TAR Sicilia n. 1023 del 27.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il corrispettivo annuo che il regolamento comunale pone a carico delle confraternite per la manutenzione e conduzione dei loculi non ha natura tributaria, ma costituisce tariffa concessoria determinata nell’esercizio del potere di fissare i corrispettivi per la fruizione di beni pubblici; non richiede quindi una specifica norma impositiva di rango primario. La disciplina regionale siciliana che non prevede la decadenza del consiglio comunale in caso di dimissioni del sindaco non contrasta con i parametri costituzionali invocati, rientrando in un diverso e legittimo assetto dei rapporti tra organi comunali. La clausola transitoria che fa decorrere la tariffa dall’adozione del regolamento non è retroattiva, applicandosi alle nuove concessioni e ai rinnovi. Gli oneri informativi funzionali alla vigilanza sulla polizia mortuaria non costituiscono aggravamento procedimentale, mentre la contestazione del trattamento sanzionatorio è inammissibile per carenza di interesse attuale.
Il Fatto
Numerose confraternite catanesi impugnano la deliberazione con cui il Consiglio comunale ha approvato il regolamento dei servizi cimiteriali e funebri e di polizia mortuaria. Le ricorrenti gestiscono sepolture in aree demaniali cimiteriali in forza di concessioni risalenti nel tempo. Il nuovo regolamento introduce, agli artt. 38 e 57, un canone annuo per ciascun loculo e urna cineraria, oltre a oneri informativi e sanzioni per la mancata consegna del registro delle sepolture.
Le confraternite deducono la decadenza del consiglio comunale dopo le dimissioni del sindaco, la natura tributaria della prestazione, la retroattività della tariffa, l’illogicità dell’addossamento degli oneri manutentivi e l’assenza di partecipazione procedimentale. Il Comune si costituisce chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il collegio respinge il primo motivo. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 11 della l.r. Sicilia n. 35/1997 è non manifestamente fondata: il principio di responsabilità affermato dalla Corte cost. n. 18 del 2019 non impone la decadenza contestuale del consiglio. La regola siciliana, nell’ampio margine di apprezzamento del legislatore, tutela maggiormente l’indipendenza e la stabilità dell’organo consiliare rispetto alle iniziative del sindaco. Il modello dell’art. 126 Cost. per le regioni speciali non è schema obbligato per tutti gli enti locali, anche in forza dell’art. 14 dello Statuto siciliano.
Il secondo motivo è infondato. L’art. 38 prevede un corrispettivo per manutenzione e conduzione determinato in sede di rilascio della concessione. Manca dunque la natura tributaria della prestazione, non espressiva di capacità contributiva, come chiarito da Cass. civ., sez. trib., n. 24541 del 2019 e da Cass. civ., sez. I, n. 18001 del 2023. Il Comune esercita il generale potere di determinare le tariffe per la fruizione dei beni pubblici.
Il terzo motivo è infondato. L’art. 57 è disposizione transitoria, mentre l’art. 38 disciplina il regime a regime. La dedotta retroattività è smentita dal tenore delle norme: il nuovo regime si applica alle nuove concessioni e ai rinnovi successivi all’entrata in vigore.
Il quarto motivo è infondato. Nella determinazione del canone concessorio di area demaniale ex art. 824 c.c. non è illogico che il Comune incorpori, attualizzandoli, i costi di manutenzione e conduzione. Il potere tariffario trova fondamento nell’art. 42 del d.lgs. n. 267/2000.
Il quinto motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. L’obbligo di consegnare registro e censimento entro 365 giorni non è aggravamento procedimentale, ma esibizione di documentazione funzionale alla vigilanza ex art. 51 del d.P.R. n. 285/1990. La contestazione delle sanzioni difetta di interesse attuale, concretandosi la lesione solo all’irrogazione.
L’ultimo motivo non è meritevole di accoglimento. La questione sull’art. 13 della l. n. 241/1990 e sull’art. 16 della l.r. Sicilia n. 7/2019 non supera il vaglio di rilevanza e non manifesta infondatezza: non si argomenta sull’inadeguatezza degli istituti partecipativi statutari e una eventuale pronuncia di accoglimento sarebbe irrilevante ai fini della decisione. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese per la peculiarità della questione.
Nota della Redazione
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