Ottemperanza a sentenza di condanna alle spese distratte e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2602 del 07.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza, il ricorso ex art. 114 c.p.a. è accolto quando risultino provati il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo nel termine fissato e nomina, per il caso di inerzia, il commissario ad acta. Il munus dell’ausiliario è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Il compenso è liquidato con decreto collegiale e la parcella va depositata a pena di decadenza, con dies a quo fissato al compimento dell’ultimo atto esecutivo, non al deposito della relazione.

Il Fatto

Il ricorrente, difensore di sé stesso e procuratore antistatario, ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza a numerose sentenze del giudice ordinario, sezione lavoro, che avevano condannato il Ministero resistente al pagamento delle spese di lite con distrazione in suo favore. I titoli azionati afferivano a distinti giudizi, ciascuno con liquidazioni diverse, e il ricorrente ha proposto sei ricorsi separati, iscritti a diversi numeri di ruolo generale.

Il Ministero si è costituito in giudizio. Il Tribunale ha disposto la riunione dei ricorsi successivi al primo, per connessione soggettiva, e ha trattenuto la causa in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente disposto la riunione dei ricorsi iscritti successivamente al primo, ravvisando la connessione soggettiva tra le domande. Nel merito, ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 c.p.a., con particolare riguardo al passaggio in giudicato dei titoli, attestato dalla documentazione versata in atti, e all’inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica dei titoli stessi.

Accertati tali presupposti, il Tribunale ha accolto i ricorsi e ha ordinato all’amministrazione di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle spettanze entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, in osservanza del dispositivo del titolo azionato e senza rivalutazione. Per l’ipotesi di inutile decorso di tale termine, ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega e con ulteriore termine di sessanta giorni.

Il Collegio ha poi precisato la disciplina dell’ufficio commissariale. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando C.G.A.R.S. n. 138 del 2015. Il compenso sarà determinato e liquidato con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con riferimento, per l’uso del mezzo proprio, all’art. 55 del medesimo d.P.R., all’art. 8 della legge n. 417/1978 e alla circolare ministeriale richiamata, e, per le ulteriori spese, all’art. 56.

Quanto ai termini, la parcella va presentata a pena di decadenza nei termini dell’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con la precisazione che il dies a quo non coincide con il deposito della relazione sull’attività svolta, ma con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza. Il commissario deve inoltre depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con il modulo dedicato agli ausiliari del giudice.

Infine, sulle spese, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza, liquidandole secondo le tabelle ministeriali in ragione del valore e della materia, qualificata come esecuzione mobiliare, richiamando Cons. Stato, sez. III, n. 1247/2016; in considerazione della riunione ha liquidato nei massimi. Ha quindi condannato l’amministrazione al pagamento delle spese in favore della parte ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *