Il silenzio-inadempimento sull’istanza di occupazione suolo pubblico si estingue con l’adozione del provvedimento espresso (TAR Puglia n. 113 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il silenzio-inadempimento dell’amministrazione ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm. è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta un provvedimento espresso, anche negativo, sull’istanza dell’interessato. L’interesse a ricorrere, infatti, deve permanere fino al passaggio in decisione della controversia e viene meno con l’adozione del provvedimento che fa cessare l’inerzia. L’eventuale diniego, divenuto inoppugnabile, non può essere rimesso in discussione nel giudizio sul silenzio.
Il Fatto
La società ricorrente aveva presentato al Comune di Trani numerose istanze per l’occupazione di suolo pubblico e l’installazione di cartelli pubblicitari, rimaste prive di riscontro. Avverso il silenzio serbato dall’amministrazione, la società aveva proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e la condanna del Comune a provvedere sulle istanze. Nel corso del giudizio, l’amministrazione comunicava che la maggior parte delle autorizzazioni era stata rilasciata e che per due istanze era stato invece emesso un formale provvedimento di diniego, ormai inoppugnabile.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato in parte estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, relativamente alle istanze sulle quali l’amministrazione aveva rilasciato il provvedimento favorevole, e in parte improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse con riguardo alle due istanze per le quali era stato adottato il diniego.
La pronuncia richiama il principio per cui il presupposto della condanna della pubblica amministrazione per il silenzio illegittimamente serbato è che, al momento della decisione, perdura l’inerzia e sussista ancora l’interesse a ricorrere. L’adozione di un provvedimento espresso in risposta all’istanza fa venire meno l’oggetto della controversia, rendendo il ricorso improcedibile se interviene durante il giudizio.
Il Collegio, nel dare atto della documentazione prodotta dal Comune e dell’assenza di contestazioni da parte della ricorrente, ha applicato il principio della permanenza delle condizioni dell’azione fino al passaggio in decisione della controversia, richiamando la giurisprudenza sul punto. In considerazione della sequenza procedimentale, le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti.
Nota della Redazione
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