Esclusione per mancata indicazione separata dei costi della manodopera in gara (TAR Lazio n. 2109 del 03.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La mancata separata indicazione dei costi della manodopera nell’offerta economica integra una causa di esclusione dalla gara, sanzionata a pena di esclusione dall’art. 108, comma 9, d.lgs. n. 36/2023. Tale omissione non è sanabile mediante il soccorso istruttorio né attraverso i giustificativi presentati in sede di verifica di congruità, e l’esclusione va disposta anche in assenza di espressa comminatoria nella legge di gara. La possibilità di scostamento dai costi della manodopera indicati dalla stazione appaltante non preclude a quest’ultima di richiedere chiarimenti in sede di verifica di anomalia, ma i minimi salariali inderogabili restano non giustificabili. Nell’ambito di ricorsi reciprocamente escludenti, entrambi vanno esaminati nel merito.

Il Fatto

La ricorrente principale ha partecipato alla procedura telematica aperta per l’affidamento dei servizi di pulizia presso lo scalo aeroportuale, classificandosi al secondo posto. Ha impugnato l’aggiudicazione deducendo che la controinteressata non aveva considerato, nel costo della manodopera, la contrattazione di secondo livello, per un maggior onere annuo rilevante, e che l’offerta era stata rimodulata solo in sede di giustificazioni.

L’aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale, sostenendo la sottostima degli oneri di sicurezza aziendale e l’insufficienza delle somme appostate per spese generali e utile d’impresa, chiedendo l’esclusione della ricorrente principale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto dichiarato inutilizzabili le memorie di replica depositate dalla ricorrente principale, in quanto il deposito di memorie conclusionali costituisce presupposto indefettibile per le repliche e nel caso di specie le prime erano mancate, con superamento del termine dell’art. 73 c.p.a.

In via preliminare, il Tribunale ha richiamato l’indirizzo secondo cui, in presenza di ricorsi reciprocamente escludenti, entrambi vanno esaminati, essendo sufficiente che la riedizione della gara sia un’eventualità possibile. Ha poi respinto le eccezioni di inammissibilità del ricorso principale, ribadendo che il divieto di sindacato sulle valutazioni tecnico-discrezionali non sottrae al controllo giurisdizionale l’assunta illegittimità del giudizio sui costi della manodopera.

Nel merito, la censura relativa alla pretesa preclusione di richiedere chiarimenti è stata dichiarata infondata: l’art. 110, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 ammette lo scostamento dai costi indicati dalla stazione appaltante, da valutare in contraddittorio, mentre i minimi salariali inderogabili restano non giustificabili ai sensi dell’art. 110, comma 4. Il Collegio ha esaminato con priorità il secondo motivo, che denuncia la violazione dell’art. 108, comma 9, d.lgs. n. 36/2023, fattispecie immediatamente escludente e vizio più radicale dell’inattendibilità.

Richiamando l’indirizzo Cons. Stato, III, n. 9419 del 2024 e l’Adunanza plenaria n. 8 del 2020, il Tribunale ha ribadito che i costi della manodopera e della sicurezza devono essere espressamente indicati e non soltanto considerati, non potendo essere ricostruiti postuma. Nel caso di specie, elementi retributivi quali i superminimi spettanti al personale da riassorbire erano stati imputati alle spese generali, in modo ingiustificato, consentendo una rimodulazione posticcia dell’offerta in violazione del principio di immodificabilità.

Il Collegio ha inoltre rilevato l’inattendibilità della scomposizione dei costi, emergente dall’istruttoria, con scostamenti tali da elidere l’utile stimato e condurre l’offerta in perdita, e ha censurato la diversa stima del tasso di assenteismo utilizzata per componenti differenti del costo. L’accoglimento del secondo motivo ha assorbito le ulteriori questioni. Il ricorso incidentale è stato dichiarato irricevibile per tardività, non essendo le censure conseguenti alla conoscenza dei documenti ottenuti in sede di accesso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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