Silenzio-inadempimento sul riconoscimento del titolo estero di sostegno (TAR Lazio n. 2101 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea, l’obbligo di provvedere sussiste in presenza di due soli presupposti: la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine di conclusione del procedimento, senza che l’Amministrazione abbia adottato alcun pronunciamento. Il termine complessivo è desumibile dal combinato disposto dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 16, commi 2 e 6, del d.lgs. n. 206/2007, e approda a un massimo di quattro mesi in caso di richiesta di integrazioni documentali. Integrati tali presupposti, il silenzio-inadempimento è accertato e il giudice ordina all’Amministrazione di provvedere con provvedimento espresso, nominando per l’ipotesi di persistente inadempienza il Commissario ad acta.
Il Fatto
La ricorrente ha presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in data 26 aprile 2025, istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, ai sensi della direttiva 2013/55/CE, ai fini dell’esercizio della professione di docente. Trascorso il termine di conclusione del procedimento senza alcuna pronuncia dell’Amministrazione, la ricorrente ha proposto ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento del silenzio-inadempimento e per l’ordine di provvedere.
Il Ministero si è costituito in giudizio con atto di mera forma, senza svolgere difese nel merito. Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2026 la causa è passata in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla ricostruzione del quadro normativo di riferimento. Quanto al procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro, l’art. 5 del d.lgs. n. 206/2007 individua l’autorità competente nel soppresso Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che ha poi assunto la denominazione di Ministero dell’Istruzione e del Merito ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 173/2022, convertito in legge n. 604/2022.
Per ritenere sussistente l’obbligo di provvedere, osserva il Tribunale, è necessario e sufficiente la presentazione di una formale istanza e la scadenza del relativo termine, senza che sia intervenuto alcun pronunciamento da parte dell’Amministrazione. Nel caso di specie entrambi i presupposti risultano integrati: a fronte della domanda del 26 aprile 2025, il Ministero non si è ancora pronunciato.
Il Collegio individua la violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241 del 1990, sia di quello specifico di materia. L’art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007 stabilisce che l’autorità competente provvede con proprio provvedimento nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; il comma 2 del medesimo articolo prevede che entro trenta giorni dal ricevimento della domanda l’autorità accerti la completezza della documentazione e ne dia notizia all’interessato, richiedendo le eventuali integrazioni.
Ne deriva che il termine complessivo entro cui l’Amministrazione avrebbe dovuto emettere il provvedimento conclusivo approda al massimo a quattro mesi, in caso di richiesta delle integrazioni. Alla data di proposizione del ricorso tale termine era scaduto, senza che fosse adottato il provvedimento finale espresso e non emergendo dagli atti elementi probatori contrari. Sussiste dunque il silenzio-inadempimento.
Accertato l’obbligo di provvedere, il Collegio ordina al Ministero di emanare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza, tenuto conto della natura “di massa” dei procedimenti. Per il caso di persistente inadempienza nomina sin d’ora Commissario ad acta il Direttore generale competente per materia, con facoltà di delega, per provvedere nell’ulteriore termine di 90 giorni. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Nota della Redazione
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