L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale non è automatica ma richiede istruttoria sul decuplo della superficie (TAR Abruzzo n. 490 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area su cui insiste il manufatto abusivo, conseguente all’inottemperanza all’ordine di demolizione, ha natura dichiarativa e non costitutiva, sicché la sua impugnazione deve essere circoscritta a censure che contestino specificamente le modalità di acquisizione. Il parametro del decuplo della superficie utile dell’opera abusiva, fissato dall’art. 31, terzo comma, d.P.R. n. 380/2001, costituisce un limite massimo e non una regola automatica di quantificazione. Ne consegue che l’amministrazione, prima di procedere all’acquisizione, è tenuta a svolgere un’idonea istruttoria e a motivare in concreto la determinazione della superficie da acquisire, senza limitarsi a un’applicazione meccanica del parametro normativo. L’omessa dimostrazione dei criteri seguiti per la quantificazione determina l’illegittimità del provvedimento acquisitivo per difetto di istruttoria ed eccesso di potere.
Il Fatto
Il Comune dell’Aquila, con atto del 5 febbraio 2020, aveva dichiarato l’acquisizione gratuita al proprio patrimonio di una porzione di fondo di proprietà dei ricorrenti, di complessivi mq. 639,00. Il terreno era interessato da un manufatto abusivo — descritto nel ricorso come un garage di modeste dimensioni — per il quale era stata emessa ordinanza di demolizione n. 26/2013, rimasta inottemperata.
I proprietari impugnavano il provvedimento, deducendo la violazione dell’art. 31, terzo comma, d.P.R. n. 380/2001, sostenendo che il Comune avesse applicato in modo automatico il parametro del decuplo della superficie utile senza considerare che esso rappresenta solo il limite massimo dell’acquisizione. Il Comune si costituiva in giudizio depositando documentazione e la causa veniva trattenuta in decisione all’udienza straordinaria del 15 maggio 2026.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha chiarito che il vizio dedotto dai ricorrenti riguardava le modalità di acquisizione e non il presupposto stesso dell’acquisto, correttamente qualificato come dichiarativo dell’illegittimità perdurante dell’abuso.
Secondo il Collegio, la disposizione richiamata fissa un limite invalicabile all’acquisizione, che non può superare il decuplo della superficie utile dell’immobile abusivo, e non introduce affatto un meccanismo di calcolo automatico. L’amministrazione, pertanto, è chiamata a svolgere una valutazione concreta che giustifichi l’estensione dell’area acquisita.
Nel caso di specie, il provvedimento impugnato richiamava dei criteri di quantificazione senza però allegarli né dimostrarne l’applicazione: l’atto che li conteneva non era allegato alla determinazione gravata né era stato depositato nel corso del giudizio. Tale carenza ha reso impossibile verificare l’istruttoria svolta e ha integrato il denunciato eccesso di potere.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento dell’atto impugnato e obbligo per il Comune di procedere a una nuova acquisizione, previa adeguata motivazione. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della controversia.
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Nota della Redazione
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