Scadenza concessione demaniale: nessun diritto di insistenza del concessionario (TAR Puglia n. 248 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Alla scadenza del termine di una concessione per l’occupazione di suolo pubblico non sussiste in capo al concessionario o al suo avente causa alcun diritto di insistenza sul bene, né alcuna aspettativa qualificata al rinnovo del titolo concessorio. L’amministrazione può pertanto legittimamente adottare il provvedimento di rilascio e sgombero del compendio ai sensi degli artt. 823, comma 2, e 828, comma 1, cod. civ., ove il rapporto sia scaduto e ricorrano, altresì, gravi irregolarità igienico-sanitarie e difformità edilizie emerse da attività ispettive e da un sequestro preventivo. La nota con cui l’ente, nelle more del procedimento di rinnovo, consente la prosecuzione dell’attività ha natura meramente interinale e provvisoria e non fa sorgere alcun affidamento legittimo alla prosecuzione del rapporto.

Il Fatto

La società ricorrente operava un compendio comunale denominato “-OMISSIS-” in forza di una convenzione di concessione stipulata il 10.10.2017 all’esito di una procedura di gara, con obbligo di pagamento del canone concessorio. Intervenuta la scadenza del termine concessorio, il Comune di Taranto comunicava l’esclusione definitiva di ogni ipotesi di rinnovo, proroga o prosecuzione del rapporto, revocava la licenza di somministrazione di alimenti e bevande e infine adottava l’ordinanza di rilascio e sgombero ai sensi degli artt. 823, comma 2, e 828, comma 1, cod. civ.

La società impugnava gli atti dinanzi al TAR chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, deducendo l’illegittimità dei provvedimenti comunali. Si costituiva l’amministrazione resistente, eccependo la legittimità della propria condotta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, in sede di esame sommario proprio della fase cautelare, ha ritenuto il ricorso non fondato. Ha rilevato che, intervenuta la scadenza della concessione, non sussiste alcun diritto di insistenza in capo al concessionario o al suo avente causa, né alcuna aspettativa a ottenere il rinnovo del titolo. La posizione del concessionario scaduto è infatti di mero fatto e non può essere tutelata in via cautelare.

Quanto alla nota del 19.11.2025, il Tribunale l’ha qualificata come atto meramente interinale e provvisorio, adottato al solo scopo di disciplinare i rapporti tra le parti nelle more dell’iter amministrativo volto all’eventuale rinnovo del titolo concessorio. Detto rinnovo è stato poi espressamente e definitivamente escluso con la successiva nota del 16.03.2026, che ha superato le censure dedotte dalla ricorrente.

Il Collegio ha sottolineato come la legittimità dell’azione amministrativa trovi ulteriore fondamento nelle gravi irregolarità emerse dalle attività ispettive condotte dal Nucleo dei N.A.S. dei Carabinieri e dall’ASL di Taranto, nonché nel decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Taranto in data 10.03.2026 e nel conseguente ordine di esecuzione del Pubblico Ministero dell’11.03.2026. Da tali atti risultavano numerose difformità edilizie e violazioni delle disposizioni igienico-sanitarie, non documentalmente sanate.

Ha infine escluso la sussistenza del periculum in mora, considerata l’improbabile e comunque non opportuna prosecuzione dell’attività, anche solo con riferimento al piccolo bar insistente nell’area, alla luce del sequestro con apposizione dei sigilli della quasi totalità dell’ulteriore area e delle contestate irregolarità igienico-sanitarie. L’istanza cautelare è stata pertanto respinta, con compensazione delle spese della fase.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 823 c.c.

Tutte le 72 sentenze sull'art. 823 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *