Silenzio-inadempimento sul riconoscimento del titolo estero obbliga l’Amministrazione a provvedere (TAR Lazio n. 4710 del 13.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Costituisce silenzio inadempimento la mancata conclusione del procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali conseguito all’estero entro il termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa, ovvero entro quello massimo di quattro mesi in caso di richiesta di integrazioni, ai sensi dell’art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. n. 206/2007, termine che si aggiunge a quello generale di cui alla legge n. 241/1990. La presentazione di una formale istanza e la scadenza del relativo termine senza alcun pronunciamento dell’Amministrazione integrano i presupposti necessari e sufficienti per l’accoglimento del ricorso avverso il silenzio, con conseguente ordine all’Amministrazione di provvedere e nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia. Nell’espletare il subprocedimento, l’Amministrazione è tenuta a conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di riconoscimento dei titoli conseguiti in altri Stati membri.

Il Fatto

Un docente, in possesso di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, presentava in data 22 aprile 2025 un’istanza al Ministero dell’Istruzione e del Merito volta a ottenere il riconoscimento del titolo, funzionale all’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati. Decorso inutilmente il termine di legge, l’interessato non riceveva alcuna risposta dall’Amministrazione, rimasta inerte. Il ricorrente adiva quindi il TAR Lazio per sentir accertare l’illegittimità del silenzio inadempimento e ottenere la condanna dell’Amministrazione a provvedere sul riconoscimento del titolo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, osservando come nel caso di specie fossero integrati entrambi i presupposti richiesti per la configurabilità dell’obbligo di provvedere: la presentazione di una formale istanza e la scadenza del relativo termine senza che l’Amministrazione avesse adottato alcun provvedimento espresso.

Sul piano normativo, la sentenza richiama il d.lgs. n. 206/2007, recante attuazione della direttiva 2005/36/CE, il cui art. 16, comma 6, fissa in tre mesi il termine per l’adozione del provvedimento di riconoscimento, decorrente dalla presentazione della documentazione completa. Il successivo comma 2 del medesimo articolo prevede poi che l’autorità, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, accerti la completezza della documentazione ed eventualmente richieda le necessarie integrazioni, con la conseguenza che il termine complessivo per la conclusione del procedimento può giungere al massimo a quattro mesi.

Nella fattispecie concreta, dagli atti di causa è emerso che il Ministero era rimasto inerte e che non erano state formulate richieste di integrazione documentale. Tale circostanza ha indotto il Tribunale a ritenere perfezionata la fattispecie del silenzio inadempimento. Il TAR ha inoltre precisato che la condanna dell’Amministrazione a provvedere non richiede la previa dimostrazione della spettanza del bene della vita, essendo sufficiente la verifica dell’obbligo di concludere il procedimento.

In accoglimento del ricorso, il Tribunale ha ordinato al Ministero di provvedere sull’istanza entro centoventi giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, nominando sin d’ora, per l’ipotesi di persistente inadempienza, commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale, con facoltà di delega e senza compenso, che dovrà provvedere entro novanta giorni dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione. Tanto l’Amministrazione quanto il commissario dovranno uniformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, come elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (citate le sentenze Preindl, Vlassopoulou, Morgenbesser e Brouillard) e dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 18-22 del dicembre 2022.

Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in € 500,00, oltre oneri e accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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