Carta del docente: il giudice dell’ottemperanza ordina l’esecuzione del giudicato (TAR Lombardia n. 3405 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, accertata la formazione del giudicato e la sua notifica, l’Amministrazione è tenuta a dare piena esecuzione al titolo esecutivo, senza che assumano rilievo le modalità di attuazione del comando giudiziale. L’accertamento del credito contenuto nella sentenza passata in giudicato, ove non contestato dalla parte resistente, vincola il giudice dell’ottemperanza, il quale deve ordinarne l’esecuzione entro un termine determinato, nominando un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza. La domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. deve essere respinta quando la prestazione oggetto del giudicato consista nell’attribuzione della carta elettronica del docente, la cui funzione è quella di contributo per l’aggiornamento e la formazione professionale e non di corrispettivo, rendendo manifestamente iniqua l’applicazione della penalità di mora.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnarle, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, del valore nominale di € 500,00 per ciascun anno.
A fronte della mancata esecuzione del giudicato, la docente proponeva ricorso per l’ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., chiedendo l’ordine all’Amministrazione di provvedere, la condanna alla penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si costituiva con comparsa di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali, rilevando la produzione della copia asseverata della sentenza da ottemperare e dell’attestazione del suo passaggio in giudicato, nonché l’avvenuta notifica del titolo esecutivo. Il ricorso è stato pertanto ritenuto ammissibile, essendo stato proposto nel rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, il Collegio ha constatato che l’Amministrazione non aveva fornito alcuna deduzione né indicazioni sull’andamento della procedura, limitandosi a una costituzione di mero stile. L’an e il quantum del credito sono risultati, pertanto, incontestati. Su questa base, il giudice ha ordinato al Ministero di ottemperare alla sentenza del Tribunale di Milano, rilasciando la carta elettronica e accreditando l’importo complessivo di € 1.500,00 entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il TAR ha nominato fin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega, stabilendo che l’assolvimento dell’incarico, integrando un adempimento connesso ai doveri d’istituto, non comporta la liquidazione di un compenso.
Il Collegio ha invece respinto la domanda di condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendola manifestamente iniqua. La carta del docente, ha precisato, costituisce un contributo per l’aggiornamento e la formazione e non un corrispettivo, sicché la sua attribuzione non può essere assistita dall’astreinte. Le spese di lite, considerata la serialità del contenzioso, sono state liquidate in € 800,00.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.