L’area non idonea non equivale a divieto assoluto di realizzazione di impianti FER (TAR Sardegna n. 746 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’individuazione da parte della Regione di aree non idonee alla installazione di impianti a fonti rinnovabili non può equivalere a un divieto assoluto e aprioristico, dovendo la fattibilità del progetto essere verificata in concreto nel procedimento amministrativo. È illegittimo il provvedimento che dichiara l’improcedibilità di un’istanza di autorizzazione fondandosi su una norma regionale che introduce un divieto assoluto di realizzazione, dichiarata incostituzionale con efficacia ex tunc. L’effetto conformativo della sentenza impone alla Regione di riavviare il procedimento, da concludere entro novanta giorni.
Il Fatto
La società ricorrente presentava istanza per il rilascio del Provvedimento Unico regionale in Materia Ambientale finalizzato alla realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra della potenza di 19,98 MWp. Il procedimento, inizialmente sospeso, veniva ripreso ma si concludeva con la comunicazione di improcedibilità e conseguente archiviazione dell’istanza.
La Regione aveva ritenuto l’intervento ricadente in aree non idonee, ai sensi dell’allegato B della l.r. n. 20 del 2024, applicando il divieto assoluto di realizzazione previsto dall’art. 1, comma 5 della medesima legge regionale. La società impugnava il provvedimento e gli atti presupposti, deducendo l’illegittimità costituzionale della disposizione regionale per violazione degli artt. 3 e 117 Cost.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente affermato la propria competenza territoriale, rilevando che i provvedimenti impugnati si fondano esclusivamente sulla legge regionale, atto espressione della potestà legislativa attribuita dallo statuto speciale, e non già sul d.m. 21 giugno 2024 impugnato in via subordinata.
Il Collegio ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 184 del 2025, che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 1, comma 5, l.r. n. 20/2024 per contrasto con l’art. 117, commi 1 e 3, Cost., in relazione ai principi di massima diffusione dell’energia da fonti rinnovabili espressi dalla direttiva 2023/2413/UE e all’art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, oltre che agli artt. 3 e 4 dello statuto speciale.
La Consulta ha chiarito che l’inidoneità di un’area non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico di realizzazione degli impianti. Tale potere regionale, seppur legittimo, è funzionale a evitare che gli organi politici regionali ricorrano a uno “strappo legislativo” per ostacolare gli impianti sul proprio territorio, in contrasto con l’esigenza di sviluppo delle energie rinnovabili.
Da tale principio il TAR ha desunto che la non idoneità dell’area non può determinare l’adozione di un provvedimento definitivo di improcedibilità dell’istanza. Essendo la norma applicata stata espunta con efficacia ex tunc dall’ordinamento, i provvedimenti impugnati risultano illegittimi. Il giudice ha precisato che la Regione non può far discendere dall’inidoneità la conseguenza della assoluta irrealizzabilità del progetto, ma deve verificarne la fattibilità in concreto.
Il Collegio ha infine escluso che possa trovare ingresso nel giudizio il sopravvenuto d.l. n. 175 del 2025, convertito con l. n. 4 del 2026, non essendo parametro normativo valutato nel procedimento impugnato e dovendo la sua applicabilità essere valutata per la prima volta dall’amministrazione in sede di riesercizio del potere. Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento dei provvedimenti e obbligo di riavvio del procedimento entro novanta giorni.
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Nota della Redazione
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