OTTEMPERANZA E NOMINA DEL COMMISSARIO AD ACTA PER L’ACQUISIZIONE EX ART. 42-bis D.P.R. N. 327/2001 (TAR Abruzzo n. 224 del 18.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’inottemperanza dell’Amministrazione all’obbligo, sancito da sentenza passata in giudicato, di concludere il procedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 legittima la nomina di un commissario ad acta, affinché ponga in essere gli atti sostitutivi necessari entro un termine assegnato. Il compenso del commissario è posto a carico dell’ente inadempiente, mentre la mera circostanza che l’Amministrazione abbia avviato un’interlocuzione istruttoria, senza giungere a una determinazione conclusiva, non integra un valido motivo per escludere la nomina, ma può costituire giusto motivo per la compensazione delle spese di fase.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di terreni nel Comune dell’Aquila, mai espropriati né acquistati, constatavano l’occupazione e la trasformazione irreversibile delle aree in un campo sportivo. Dopo varie diffide, chiedevano all’Amministrazione l’avvio del procedimento di acquisizione ai sensi dell’art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001. A seguito del silenzio, adivano il TAR, che con sentenza n. 410/2025 accoglieva il ricorso, dichiarando l’obbligo del Comune di concludere il procedimento entro novanta giorni.
Decorso inutilmente il termine, i ricorrenti proponevano istanza di nomina del commissario ad acta, rilevando che l’Amministrazione, dopo aver richiesto documentazione sul titolo di proprietà, era rimasta nuovamente inerte.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, verificata la regolare notifica della sentenza e il decorso del termine di novanta giorni, ha accertato la persistente inerzia del Comune. La mancata conclusione del procedimento, nonostante la richiesta e l’invio di documentazione, integra gli estremi dell’ottemperanza.
Il Tribunale ha pertanto accolto l’istanza, nominando il Provveditore alle Opere Pubbliche dell’Abruzzo, con facoltà di delega, quale commissario ad acta, affinché provveda agli atti sostitutivi entro novanta giorni dalla comunicazione o notifica dell’ordinanza. Il compenso è stato posto a carico del Comune inadempiente.
Quanto alle spese di fase, il Collegio ha disposto la compensazione, ravvisando giusti motivi nella circostanza che l’Amministrazione aveva comunque avviato un’interlocuzione istruttoria con i ricorrenti, sebbene non conclusa con un provvedimento espresso.
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Nota della Redazione
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