Silenzio del Ministero sul riconoscimento del titolo di sostegno conseguito in Spagna (TAR Lazio n. 2180 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento dei titoli di qualificazione professionale conseguiti all’estero, l’obbligo dell’amministrazione di provvedere si perfeziona con la presentazione della formale istanza e l’inutile decorso del termine per la conclusione del procedimento. Il termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241 del 1990 si combina con quello specifico di tre mesi stabilito dall’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007, elevandosi a quattro mesi in caso di richiesta di integrazioni documentali ai sensi del comma 2. Decorso tale termine senza che l’amministrazione abbia adottato un provvedimento espresso e senza aver richiesto integrazioni, si configura il silenzio inadempimento ed è legittima la condanna dell’amministrazione a provvedere, con nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inerzia. Il giudice amministrativo, nell’accertare l’obbligo di provvedere, richiama i principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità che devono guidare il riesame comparativo dei titoli.
Il Fatto
La ricorrente ha presentato in data 25 maggio 2024 al Ministero dell’Istruzione e del Merito una domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, necessaria per l’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati all’insegnamento scolastico. Il Ministero non ha mai concluso il procedimento, lasciando la richiesta priva di risposta per oltre un anno.
La ricorrente ha quindi proposto ricorso al TAR Lazio per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’amministrazione e per la conseguente condanna a provvedere. Il Ministero si è costituito in giudizio senza adottare il provvedimento richiesto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso, individuando i presupposti del silenzio nell’esistenza di una formale istanza e nel decorso infruttuoso del termine per provvedere. Entrambi gli elementi sono risultati integrati nel caso concreto, poiché alla domanda del 25 maggio 2024 non ha fatto seguito alcun pronunciamento dell’amministrazione.
Il Tribunale ha ricostruito il quadro dei termini applicabili. Alla scadenza generale di trenta giorni fissata dalla legge n. 241 del 1990 si aggiunge quella specifica di tre mesi prevista dall’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007, in attuazione della direttiva 2005/36/CE. Al comma 2 della medesima disposizione è previsto che entro trenta giorni dal ricevimento della domanda l’autorità accerti la completezza della documentazione e richieda le eventuali integrazioni necessarie.
Da questa sequenza procedimentale il Collegio ha tratto la conclusione che il termine complessivo entro cui l’amministrazione avrebbe dovuto concludere il procedimento ammonta al massimo a quattro mesi, in caso di richiesta di integrazioni. Nel caso di specie tale richiesta non è stata mai formulata, con la conseguenza che il termine è ampiamente decorso senza che sia intervenuto alcun provvedimento espresso.
Nel condannare il Ministero a provvedere entro 120 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale competente per la materia, con facoltà di delega e senza compenso, per l’ipotesi di persistente inadempienza nel termine ulteriore di novanta giorni. Il Collegio ha precisato che, nella conclusione del procedimento di riconoscimento, l’amministrazione e il commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e le pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del dicembre 2022 che hanno definito la questione.
Sul piano delle spese, il Tribunale ha condannato l’amministrazione soccombente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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