Diritto alla carta docente: restano obblighi su interessi e rivalutazione (TAR Lombardia n. 702 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il riconoscimento dell’avvenuto accreditamento delle somme dovute in conto capitale determina la parziale cessazione della materia del contendere limitatamente alle pretese già soddisfatte. Residua invece l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al titolo esecutivo per la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione, che integra un’ulteriore pretesa insoddisfatta. Decorso inutilmente il termine assegnato, il giudice amministrativo nomina commissario ad acta, che opera quale organo ausiliario del giudice e non nella veste di dirigente dell’Amministrazione, in sostituzione di quest’ultima rimasta inadempiente. È integrata la fattispecie dell’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. quando il provvedimento è passato in giudicato ed è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
Il Fatto
I ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 423/2024 del Tribunale ordinario di Cremona, Sezione Lavoro, pubblicata il 5.12.2024 e passata in giudicato. Con quel titolo il giudice del lavoro aveva accertato il diritto di ciascun ricorrente a ottenere la carta docente per determinati anni scolastici, per l’importo di € 500,00 annui, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione, e aveva condannato l’Amministrazione a mettere a disposizione la carta o altro equipollente.
Nel corso del giudizio i ricorrenti hanno rappresentato che il Ministero ha provveduto, nel novembre 2025, all’accreditamento delle somme in conto capitale, chiedendo tuttavia la corresponsione della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti del giudizio di ottemperanza. La sentenza ottemperanda è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria con nota del 12.6.2025 depositata in giudizio: risulta pertanto integrata la fattispecie di cui all’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a..
È stato inoltre accertato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, avvenuta il 20.12.2024, previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996. Il Collegio ricorda che, prima del decorso di tale termine, il creditore non può procedere a esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto. Sul piano processuale il Tribunale osserva che, a seguito della riforma di cui al D.Lgs. 149/2022, l’art. 475 c.p.c. non richiede più l’apposizione della formula esecutiva, essendo sufficiente il rilascio della copia conforme all’originale.
Alla luce della dichiarazione resa dalla difesa dei ricorrenti con memoria del 28.4.2026, il TAR ha dichiarato la parziale cessazione della materia del contendere per le pretese soddisfatte in corso di giudizio. Quanto all’ulteriore pretesa rimasta insoddisfatta, il Collegio ha rilevato che la sentenza ottemperanda aveva riconosciuto la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione: il Ministero va pertanto condannato a dare esecuzione al titolo anche per tali importi, nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della decisione o dalla notificazione se anteriore.
Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale pro tempore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con facoltà di delega, precisando che questi agirà su semplice richiesta delle parti non nella qualità di dirigente scolastico, ma quale organo ausiliario del giudice, sostituendosi all’Amministrazione nell’esercizio del potere procedimentale cui essa si è sottratta senza giustificato motivo. Le spese sono state compensate per un sesto, con liquidazione dei residui cinque sesti e distrazione in favore dei difensori antistatari, disponendosi la restituzione del contributo unificato ove versato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.